Nel prescrivere un farmaco mai affidarsi al sentito dire. L’infermiere che non segnala al medico l’errore di prescrizione di un farmaco contenente un principio attivo che sa essere dannoso per il paziente (nella fattispecie farmaco Amplital contenente amoxicillina), risponde penalmente per la morte del paziente. Deve ravvisarsi l’esistenza di un preciso dovere di attendere all’attività di somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico (ossia misurato sul piano di un elementare adempimento di compiti meramente esecutivi), occorrendo viceversa intenderne l’assolvimento secondo modalità coerenti a una forma di collaborazione con il personale medico orientata in termini critici. Con questa motivazione, la sentenza n. 2192 del 16 gennaio, emessa dalla IV sezione penale della Cassazione, ha confermato quella di condanna emessa nei confronti di due infermieri di un ospedale lombardo. Un errore che ha portato alla morte il paziente in pochi secondi e che trova, ancora una volta, nell’insufficiente documentazione clinica, neppure presente al momento dell’operazione e alla sua confusa compilazione il suo punto d’origine.
Secondo la ricostruzione, l’infermiere era a conoscenza dell’allergia sofferta dal paziente (per aver partecipato all’intervista per la preparazione dell’intervento chirurgico), conseguentemente gli vennero addebitate l’omessa segnalazione al medico dell’errore contenuto nella cartella clinica compilata in occasione dell’intervento (nella quale era stata erroneamente riportata la prescrizione dell’Amplital a scopo terapeutico in sostituzione del farmaco Pipertex originariamente prescritto da altro medico), e l’omessa sottoposizione al medico che doveva eseguire l’intervento della documentazione clinica per un più accurato controllo, così incorrendo nella condotta antidoverosa in violazione delle regole dell’arte infermieristica.
All’infermiere addetto alla sala operatoria, invece, venne contestato di avere somministrato il farmaco senza avere controllato la cartella clinica, neppure presente durante l’intervento, affidandosi alla prescrizione del medico che conosceva il paziente, facendo affidamento sulla competenza del personale medico. Sul punto la Corte ha precisato che l’obbligo di segnalazione e controllo non ha la finalità di sindacare l’operato del medico (segnatamente sotto il profilo dell’efficacia terapeutica dei farmaci prescritti), bensì quello di richiamarne l’attenzione sugli errori percepiti (o comunque percepibili con ordinaria diligenza), ovvero di condividere gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita rispetto all’ipotesi soggetta a esame.
Per avere una corresponsabilità nell’evento il sanitario non può difendersi sostenendo che la responsabilità fosse di altri e che si confidava che altri avrebbero controllato e/o che chi seguiva nel compito avrebbe eliminato la violazione o posto rimedio all’omissione. Con la conseguenza che quando l’evento sia stato causato da una serie di comportamenti omissivi commessi da persone diverse, tutte devono considerarsi ugualmente responsabili del danno.
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