“. Tra gli altri, viene accolto il ricorso della Valle d’Aosta in quanto la provincia autonoma non grava, per il finanziamento della spesa sanitaria del proprio territorio, sul bilancio dello Stato, quest’ultimo non è dunque legittimato ad imporle disposizioni di contenimento della spesa. Anche in materia di riduzione dei posti letto, lo Stato non ha titolo di intervenire: “non sono articolati enunciati generali” di competenza statale. LA SENTENZA
02 LUG – La Corte Costuzionale boccia l’applicazione alla regioni e province autonome delle disposizioni per la revisione della spesa pubblica e degli standard ospedalieri nella misura della prevista riduzione della dotazione dei posti letto. Per i giudici della Consulta, la ridefinizione del numero dei posti letto contenuta nello schema di regolamento sugli standard ospedalieri va ricondotta alle materie della “tutela della salute” e del “coordinamento della finanza pubblica” (sentenza n. 289 del 2010). “I primi due periodi dell’art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012, che ne prevedono la riduzione, sono pertanto ascrivibili a detti titoli di competenza legislativa, secondo cui lo Stato determina i principi generali della materia e le Regioni la normazione specificativa – si legge nella sentenza -. Le norme impugnate non si articolano in enunciati generali riconducibili alla categoria dei principi, ma pongono in essere una disciplina di dettaglio. Ciò comporta che le misure in considerazione non possono trovare fondamento nella potestà legislativa concorrente dello Stato, così come sostenuto dalla difesa erariale”.
Nel dispositivo si spiega, inoltre, come le disposizioni in esame non possono nemmeno essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali di assistenza (Lea), come richiamato dall’avvocatura dello Stato, in quanto i Lea rappresentano degli “standard minimi” (sentenza n. 115 del 2012) da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, per cui “la deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato, è ammessa solo nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato” (sentenza n. 207 del 2010).
Bocciata, come dicevamo, anche la parte riguardante le disposizioni volte al contenimento della spesa per il settore sanitario, che prevedevano una progressiva riduzione del livello di fabbisogno del Servizio sanitario nazionale (di 900 milioni di euro per il 2012, 1.800 per il 2013, 2.000 per il 2014, 2.100 a decorrere dal 2015) da ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per i giudici della Consulta, infatti, imponendo un “concorso alla manovra di correzione dei conti” anche alle Province autonome, lo Stato acquisirebbe senza titolo l’eventuale risparmio realizzato da queste ultime. Giudicando, quindi fondato il ricorso della Valle d’Aosta, nella sentenza si spiega che la Regione autonoma “non grava, per il finanziamento della spesa sanitaria nell’ambito del proprio territorio, sul bilancio dello Stato e quindi quest’ultimo non è legittimato ad imporle il descritto concorso
fonte Quotidianosanita.it