07 LUG – Gentile direttore,
da pochi giorni sono state depositate le motivazioni della sentenza sul cosiddetto “caso Barga” che vedeva imputati il Direttore sanitario della Azienda ASL 2 di Lucca, il Dirigente medico dell’Unità Operativa di Radiologia dell’Ospedale di Castelnuovo Garfagnana e dodici Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) in essa operanti.
Per i primi due imputati (Direttore sanitario e Dirigente medico) il capo d’imputazione riguardava l’omissione di atti d’ufficio (“omettevano di istituire e prevedere la stabile presenza del medico radiologo per lo svolgimento di esami radiologici in elezione e in urgenza differibile”), per i rimanenti imputati (TSRM) l’esercizio abusivo di una professione (”abusivamente esercitavano la professione di medico specialista in radiologia”).
La sentenza è nota dal 16 aprile 2015, da quando cioè gli imputati sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste!
Oggi, le motivazioni della sentenza costituiscono un valido spunto per ulteriori riflessioni in merito: 1) alla liceità d’agire del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica in assenza di presenza fisica del medico radiologo;
2) alla strutturazione del processo diagnostico in ambito radiologico e all’organizzazione dei servizi di radiologia (soprattutto in funzione del numero e della tipologia di tecnologie presenti);
3) come rendere efficace la radioprotezione del paziente attraverso il rispetto del principio di ottimizzazione.
Da anni la Federazione nazionale TSRM ha sostenuto, sostiene e difende, rispettosamente e nelle sedi opportune, ciò che lo Stato Italiano ha definito attraverso una legislazione ormai ventennale per le professioni sanitarie (compreso il TSRM), da coloro che con svuotamenti, travisamenti, distorsioni interpretative ostacolano l’evoluzione e la sostenibilità del Sistema sanità e da coloro che vorrebbero ritornare ad una anacronistica organizzazione degli anni ottanta.
E’ motivo di soddisfazione per il nostro gruppo professionale, ritrovare sia nelle motivazioni della sentenza che nelle parole dei testimoni ascoltati, la logica e i ragionamenti che hanno portato questa Federazione ad alcune osservazioni in merito all’adozione delle linee guida in ambito radiologico, secondo quanto previsto dall’art.6 D.Lgs. 187/00 sulla radioprotezione del paziente.
Nello specifico è oramai noto che:
1. non vi è nessuna differenza di risultati tra il processo diagnostico tradizionale e quello effettuato in teleradiologia: dalle motivazioni emerge chiaramente che, anche in telegestione, il medico radiologo può esercitare, laddove richiesto o per iniziativa propria, le specifiche prerogative di laureato in medicina e specialista in radiologia;
2. facendo parte delle proprie competenze e del proprio profilo professionale, il TSRM partecipa responsabilmente al processo di giustificazione dell’esame, verificando la congruità tra il quesito clinico posto sulla richiesta e l’esame proposto;
3. se è assolutamente importante garantire la presenza del medico radiologo nel processo (e oggi ciò è maggiormente possibile rispetto al passato grazie all’evoluzione tecnologico/informatica raggiunta), non è altrettanto necessaria la presenza fisica del medesimo “durante lo svolgimento delle attività”, affinché il processo arrivi a compimento. Non lo è certamente ai fini del lecito esercizio della professione di TSRM, il quale non necessità di deleghe, tutoraggi, supervisioni per l’attività tipica e riservata da lui espletata.
Illuminanti in tal senso le dichiarazioni rese da due testimoni, rispettivamente Tecnico di radiologia e Medico radiologo, e poi riportate nella sentenza”….quindi se nel tempo si è dimostrato che una determinata indagine radiologica è in grado di rispondere ad un quesito clinico o ad una serie di quesiti clinici, ogni qualvolta che quell’indagine radiologica viene prescritta per quel o quei quesiti si assume giustificata preliminarmente” (TSRM Dott. Beux – Presidente della Federazione nazionale TSRM), di seguito “…è chiaro che per certi esami tutti noi sappiamo, perché c’è un’esperienza, c’è un’evidenza, gli esami vanno fatti e sono quelli” (Prof. Caramella – Professore Associato di Radiologia all’Università di Pisa) e ancora “…oggi direi che la presenza fisica è facilmente sostituibile da tutti i mezzi di comunicazione; dal semplicissimo telefono alla trasmissione di immagini e quindi RIS – PACS” (Prof. Caramella – Professore Associato di Radiologia all’Università di Pisa).
Preme sottolineare come la Federazione nazionale abbia più volte suggerito al Ministero della Salute tale logica (perché di logica si tratta) ai fini della redazione delle linee guida secondo quanto previsto dall’art.6 d.lgs 187/00, non ritenendo idonea una semplice tabella costituita da un elenco di pratiche radiologiche non correlate ad alcun quesito clinico, che sarebbero giustificate solo per il fatto di esporre il paziente ad una dose inferiore al mSv!
D’altra parte prendiamo atto che il Governo ha appena approvato una manovra sulla sanità che prevede, tra l’altro, una specifica attenzione all’appropriatezza delle prestazioni specialistiche prescritte. Tale appropriatezza è, naturalmente e correttamente, valutata in funzione della prescrizione, pertanto è evidente come una siffatta tabella andrebbe in contraddizione con tale manovra e sarebbe fonte certa di inappropriatezza prescrittiva.
4 – l’informativa sanitaria e il consenso del paziente non sono un atto medico esclusivo. Come più volte espresso, laddove vi sia un’attività medica, l’informativa al paziente è un compito del medico (come chiarito anche nel rispettivo codice deontologico), mentre qualora l’attività sia da riferirsi ad altri professionisti è compito dei medesimi garantire l’informazione al paziente: “il consenso e l’informativa precedente alla raccolta del consenso sono un atto sanitario, interessano tutti gli operatori sanitari, pertanto nella fattispecie i TSRM”. La questione è relativa all’oggetto dell’informativa e del consenso: nel caso di informazioni relative alla radioprotezione, ad esempio, il tecnico di radiologia è certamente coinvolto e responsabilizzato, perché è una figura professionale che viene formata, abilitata e assunta dalla Stato per occuparsi anche degli aspetti radioprotezionistici.
In conclusione, la Federazione nazionale, in quanto Ente di diritto pubblico e Organo ausiliario dello Stato, non solo rimarrà a disposizione, ma si adopererà attivamente, anche “motu proprio”, al fine di:
– garantire la radioprotezione del paziente applicando quanto appreso nei percorsi universitari di base e post base, nella pratica quotidiana, dalle evidenze scientifiche, nonché attribuito dalla normativa vigente;
– attuare e far rispettare la legislazione italiana con particolare riferimento alla normativa di esercizio professionale che non può e non deve essere svuotata da atti di rango decisamente inferiore, aventi scopi e finalità differenti;
– contribuire alla sostenibilità del Sistema sanitario offrendo supporto, consulenza e la propria competenza professionale ad Istituzioni ed Enti, regionali e nazionali;
– proporre ed attuare soluzioni organizzative e tecnologiche finalizzate alla realizzazione di un Sistema sanitario moderno che tenga nella dovuta considerazione gli importanti investimenti regionali già fatti nei sistemi di teleradiologia (RIS e PACS), nel rispetto del principio di soddisfacimento dei bisogni di salute del paziente, così come chiaramente indicato nel Patto della Salute, con l’obiettivo di garantire equità delle cure anche a coloro che abitando in zone disagiate, attraverso le tecnologie oggi disponibili.
Il Comitato centrale della Federazione nazionale Collegi professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
fonte
Quotidianosanita.it