Licenziamento per giusta causa nei confronti del dipendente che abbia denunciato o presentato un esposto contro il datore di lavoro.
Il dipendente può liberamente denunciare o presentare un esposto nei confronti del proprio datore di lavoro senza perciò temere di essere licenziato, sempre che i fatti da questi narrati siano veri e l’atto non si traduca in un semplice intento diffamatorio o calunnioso. Via libera, quindi, dalla Cassazione [1], alla possibilità, per i lavoratori, di presentare all’autorità giudiziaria una denuncia per gli abusi o i comportamenti scorretti del datore. Se, infatti, l’azienda non ha elementi che smentiscano quanto asserito dal lavoratore e/o ne dimostrino che il suo unico scopo è quello di calunniare l’azienda, deve astenersi dal licenziarlo.
Non è dunque una giusta causa di licenziamento la semplice denuncia di fatti illeciti commessi dal datore di lavoro.
La sentenza
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 marzo – 8 luglio 2015, n. 14249
Presidente Stile – Relatore Manna
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 12.1.12 la Corte d’appello di Catanzaro, in totale riforma della pronuncia 27.5.10 del Tribunale di Castrovillari, dichiarava illegittimi i licenziamenti disciplinari intimati il 7.3.03 ad un gruppo di lavoratori (C.F. , B.E. , Be.Sa. , S.A. , Sa.Re. , Ca.Ra. e C.G. ) della Autolinee La Valle S.r.l., condannando quest’ultima a reintegrarli nel posto di lavoro con le conseguenze economiche di cui all’art. 18 Stat.
Tale licenziamento era stato intimato dopo che un precedente licenziamento intimato il 5.4.97 nei confronti degli stessi dipendenti era stato dichiarato illegittimo dal Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 26 del 10.1.03 (poi passata in giudicato).
Per la cassazione della sentenza ricorre Autolinee La Valle S.r.l., in liquidazione, affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..
C.F. , B.E. , Be.Sa. , S.A. , Sa.Re. , Ca.Ra. e C.G. resistono con controricorso.
La società ricorrente ha depositato note d’udienza per confutare le conclusioni del PG.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della produzione documentale (sentenza 21.2.13 del Tribunale di Castrovillari) effettuata da parte ricorrente, atteso che ex art. 372 co. 1 c.p.c. non possono essere prodotti in sede di legittimità, ancorché formatisi successivamente al ricorso, documenti diversi da quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso e del controricorso.
È pur vero che tale regola non si applica al documento attestante un giudicato esterno (cfr. Cass. n. 360/06), ma la sentenza prodotta dalla società ricorrente, lungi dal costituire un giudicato sulla genuinità delle ricevute di pagamento che sono all’origine del presente contenzioso, si è limitata a dichiarare inammissibile la querela di falso proposta dai lavoratori sol perché i documenti che ne formavano oggetto non erano stati esibiti in originale.
1 – Con il primo motivo il ricorso lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato che costituisca giusta causa di recesso l’addebito mosso ai lavoratori, consistente nell’aver denunciato il proprio datore di lavoro accusandolo di aver alterato e/o abusato di fogli firmati in bianco contenenti ricevute di pagamento da lui esibite nel corso di un altro giudizio intentato dagli stessi lavoratori per ottenere il pagamento di competenze retributive arretrate: afferma il ricorso che tale condotta, di carattere diffamatorio e calunnioso, ha incrinato irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra le parti.
Con il secondo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 300/70, nonché vizio di motivazione, là dove la gravata pronuncia ha affermato che gli addebiti disciplinari de quibus, oltre che infondati, sono stati tardivamente contestati: obietta a riguardo la società ricorrente che, invece, l’addebito è stato contestato non appena la società ha avuto modo di prendere visione degli atti delle indagini penali svolte a seguito dell’esposto-querela dei lavoratori, conclusesi con decreto di archiviazione.
2 – Il primo motivo di ricorso è infondato.
In tema di licenziamento l’oggetto della controversia risiede nell’accertare se il lavoratore si sia reso gravemente inadempiente rispetto ai propri doveri di subordinazione, diligenza e fedeltà e/o abbia posto in essere condotte extralavorative comunque tali da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
Pertanto, se l’azienda non ha elementi che smentiscano il lavoratore e/o che ne dimostrino un intento calunnioso nel presentare una denuncia od un esposto all’A.G., deve astenersi dal licenziarlo, non potendosi configurare come giusta causa la mera denuncia di fatti illeciti commessi dal datore di lavoro, salvo che ne risulti il carattere calunnioso e/o diffamatorio.
Ne deriva che il mero presentare un esposto o una denuncia all’A.G. non viola i doveri di diligenza, di subordinazione o di fedeltà (artt. 2104 e 2105 c.c.); quest’ultimo, in particolare, deve intendersi come divieto di abuso di posizione mediante condotte concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi e non già di segreti tout court, non meglio specificati.
Cosa diversa, invece, è una precipua volontà di danneggiare il proprio datore di lavoro mediante false accuse.
Ma è pur sempre necessario, ai sensi dell’art. 5 legge n. 604/66, che risulti dimostrata la mala fede del lavoratore, cioè un suo intento calunnioso e/o diffamatorio (cfr. Cass. n. 6501/2013), il che nella vicenda in esame non può ritenersi insito neppure nell’archiviazione dell’esposto-querela presentato dagli odierni controricorrenti, la quale – secondo quel che si legge nell’impugnata sentenza – è stata motivata soltanto dall’insufficienza di elementi di accusa e dalla non configurabilità del delitto di falsità ideologica in scrittura privata (in realtà, la corretta ipotesi accusatoria sarebbe stata di falsità materiale in scrittura privata), pur avendo il c.t. del PM evidenziato che le ricevute esibite in giudizio dalla società ricorrente – e che i lavoratori avevano contestato assumendo che contenevano delle false aggiunte in relazione alle imputazioni di pagamento e alla date – presentavano delle incongruenze.
Nel caso di specie, giova ribadire, la Corte territoriale non ha rilevato prova alcuna di intento denigratorio o calunnioso da parte dei lavoratori licenziati, correttamente osservando che la contestazione del contenuto delle ricevute prodotte in giudizio dalla Autolinee La Valle S.r.l. rispondeva all’esercizio del loro diritto di difesa, da riconoscersi tanto in sede civile che penale.
A riguardo si tenga presente che i diritti di difesa costituzionalmente garantiti dall’art. 24 Cost. trovano riconoscimento nell’esimente di cui all’art. 598 co. 1 c.p. (avente valenza generale nell’ordinamento: cfr. Cass. n. 26106/14) ed hanno una tale latitudine da sussistere – ad esempio – anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento penale: basti pensare al diritto alle investigazioni difensive ex artt. 391 bis e ss. c.p.p., alcune delle quali possono esercitarsi anche prima dell’eventuale instaurazione d’un procedimento penale (cfr. art. 391 nonies c.p.p.), oppure ai poteri processuali della persona offesa, che – ancor prima di costituirsi, se del caso, parte civile – ha il diritto, nei termini di cui agli artt. 408 e ss. c.p.p. – di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione, di proporvi opposizione e, in tal caso, di ricorrere per cassazione contro il provvedimento di archiviazione che sia stato emesso de plano, senza previa fissazione dell’udienza camerale.
Dunque, l’addebito disciplinare mosso agli odierni controricorrenti non può integrare il concetto di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, rispondendo la condotta in discorso alle necessità conseguenti al legittimo esercizio d’un diritto e, quindi, essendo coperta dall’efficacia scriminante prevista dall’art. 51 c.p., di portata generale nell’ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico (e su ciò dottrina e giurisprudenza sono, com’è noto, da sempre concordi).
3 – Il rigetto del primo motivo di ricorso, lasciando in vita la prima e più importante delle due concorrenti rationes decidendi adottate dalla pronuncia gravata, assorbe la disamina del secondo motivo di ricorso.
4 – In conclusione, il primo motivo di ricorso è da rigettarsi, con assorbimento del secondo, irrilevante essendo ormai la tempestività o meno della contestazione a fronte d’un addebito disciplinare comunque infondato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
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fonte
laleggepertutti.it