Premesso che l’Associazione A.D.I. interviene, ex statuto, per la tutela e la difesa dell’immagine professionale dell’infermiere e per assistere legalmente il singolo iscritto quando viene minacciata la sua professionalità soprattutto verso terzi ’intellettualità della professione infermieristica, sancita all’art.2229 C.C., permette all’Associazione di rappresentare un centro d’imputazione d’interessi diffusi e collettivi, riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza, che il contratto associativo individua nell’esclusiva categoria infermieristica ed è sempre in prima linea e pronta a denunciare qualsiasi attività illegittima che veda coin volto il personale Infermieristico oltre che a tutelare e salvaguardare la salute dei cittadini, se non altro perché sancito dalla nostra Carta Costituzionale.In data 25 giugno c.a., l’A.A.D.I.ha presentato una richiesta di chiarimenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata sita in Roma alla Via Lucrezio Caro n. 67in quanto, durante approfondite ricerche che sovente vengono effettuate per lo studio delle monografie giuridiche in diritto del lavoro e per le pratiche giudiziarie che perora, ha riscontrato delle differenze sostanziali,ma ben occultate ad un occhio poco esperto, tra due copie del contratto collettivo AIOP tratte da due fonti diverse,…
in uso in tutto l’ambito sanitario nazionale che avrebbero dovuto, necessariamente, essere identiche. Abbiamo, quindi, proceduto ad una comparazione del C.C.N.L. RSA AIOP siglato il 22 marzo 2012 pubblicato dal sito ufficiale www.aiop.it
e quello pubblicato da altro sito accreditato, www.bollettinoadapt.it. I due contratti sono dissimili : per esempio, a parte l’impaginazione e la non corrispondenza degli articoli nelle pagine di riferimento, all’art.16 riguardo le ferie (pag.16) del C.C.N.L. scaricabile dal sito originale è riportato nel secondo comma :“ Qualora i turni prevedano orari giornalieri di differente grandezza il calcolo delle ferie sarà effettuato trasformando i giorni in ore e pertanto il monte ore diferie corrisponderà a 165 ore (26×6,33)” ,
mentre nel medesimo articolo intitolato “Ferie” (pag. 8) del C.C.N.L. scaricabile dal portale ADAPT il tenoree il valore orario sono sostanzialmente diversi:“ Qualora i turni prevedano orari giornalieri di differente grandezza il calcolo delle ferie sarà effettuato trasformando i giorni in ore e pertanto il monte ore di ferie corrisponderà a 173 ore(26×6,66)”.Vi sono molte altre differenze che attengono i valori nominali assegnati agli istituti retributivi che confondono i lavoratori e l’autorità giudiziaria all’esito della ricognizione istruttoria finalizzata a
verificare eventuali illeciti, inadempimenti o errori nei conteggi retributivi.’AIOP, a seguito del nostro intervento,in data 14 luglio ha confermato che solo il C.C.N.L. pubblicato nel loro sito ufficiale è attendibile, invalidando, di converso, ogni altro diverso contratto.
Il rischio di utilizzare nel processo l’ultimo contratto AIOP cioè quello falso è evidente.14.07.2015 Prot. US/63.15 C.F. 97761890587-Via Laiatico, 12-
00138 Roma tel. 06.8818274-3288387220 www.aadi.it-info@aadi.it
ASSOCIAZIONE
AVVOCATURA DI DIRITTO INFERMIERISTICO
Segreteria Nazionale
Al
Direttore
Ministero di Giustizia
Affari di Giustizia-Direzione Civile
dgcivile.dag@giustiziacert.it 2Sicuradi aver contribuito a rafforzare la certezza del diritto e della giustizia,l’Associazione in parola auspica che la S.V. comunichi a tutte le cancellerie e, di conseguenza, ai magistrati del lavoro, diverificare la fonte dei contratti collettivi di lavoro
affinché non vengano assunti nel processo contratti falsi, come quello appena citato, invalidando le sentenze che si fondano su essi.
Distinti saluti.
Il Presidente
Dott. Mauro Di Fresco
Comunicazione Ministero Giustizia