Per la Cassazione è illegittimo il licenziamento per mancanza del titolo professionale di un professionista per aver ricoperto un ruolo senza avere titoli.(infermiere coordinatore)
Cassazione: no al licenziamento per mancanza del titolo professionale di un coordinatore infermieristico.
La Cassazione, con sentenza nr. 12884 dello scorso 9 giugno ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per mancanza del titolo professionale, intimato per per giusta causa ad una professionista per aver ricoperto un ruolo (quello di caposala) senza essere in possesso dei titoli necessari per lo svolgimento di tali mansioni.
La Corte d’appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato alla professionista in data 13/9/2007 per giusta causa dalla società Casa di Cura S. srl presso la quale la ricorrente lavorava dal 1 ottobre 2001 come coordinatrice, con consequenziale ordine di reintegra e condanna al risarcimento del danno determinato in 7 mensilità. Il datore di lavoro, ricorreva in Cassazione.
La corte d’appello ha rilevato, con riferimento al mancato possesso da parte della lavoratrice del titolo di infermiera ma quello di vigilatrice di infanzia che la abilitava a svolgere le mansioni di capo sala unicamente in un reparto pediatrico che, nessun illecito poteva essere imputato alla lavoratrice in quanto pur in assenza del diploma di infermiera professionale l’assunzione come caposala e il successivo svolgimento delle sole mansioni amministrative connesse a tale qualifica non era circostanza che potesse integrare giusta causa di licenziamento in assenza di false attestazioni della lavoratrice circa il possesso dei titoli professionali ed anzi in presenza dell’esatta conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro fin da epoca anteriore all’assunzione.
Nel corso del processo è emerso chiaramente che, all’epoca dell’assunzione il datore di lavoro era consapevole dei titoli posseduti dalla lavoratrice (laurea in psicologia e diploma di vigilatrice di infanzia), che fu assunta con qualifica di caposala per svolgere mansioni amministrative e non infermieristiche e che di fatto aveva svolto solo dette mansioni amministrative.
La Corte, proseguono gli Ermellini, “ha altresì, precisato che la lavoratrice non si era mai qualificata come infermiera professionale e che mai aveva svolto le relative mansioni in ordine alle quali il titolo posseduto la abilitava a svolgere attività solo nel settore della pediatria.
Pertanto, la Cassazione conferma quanto affermato dalla Corte d’Appello secondo cui “non sussisteva alcun illecito nei confronti del datore di lavoro atteso che l’assunzione come capo sala e lo svolgimento delle sole mansioni amministrative protrattosi per sei anni, l’assenza di false attestazioni ed anzi la conoscenza da parte del datore di lavoro dei titoli professionali posseduti escludeva sotto tale profilo, la sussistenza di un fatto idoneo a giustificare il licenziamento”.