Pubblicato il 16 giugno 2015, nella seduta n. 465 SIMEONI , VACCIANO , DE PIETRO , MUSSINI , CASALETTO , GAMBARO , ROMANI Maurizio , MASTRANGELI – Al Ministro dell’interno. Premesso che:
il personale infermieristico della Polizia di Stato è assunto con il titolo della laurea, ed è impiegato in servizi di assistenza sanitaria in occasione delle attività operative e addestrative del personale dipendente, oltre che in occasione di servizi che prevedono anche la partecipazione di personale civile;
ciò nonostante, a causa del decreto ministeriale del 18 luglio 1985 (unica norma che associa il ruolo al profilo professionale) gli infermieri laureati della Polizia di Stato vengono inquadrati nella carriera esecutiva dei revisori, il cui accesso è destinato ai possessori di licenza media o di qualifica professionale triennale di tipo regionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982: esempio revisore carpentiere, revisore maniscalco, revisore calzolaio, eccetera);
alla luce di tale quadro normativo opera di fatto un evidente demansionamento professionale e svilimento del personale, poiché gli infermieri laureati della Polizia di Stato vengono subordinati sia agli assunti con diploma di maturità che accedono al superiore ruolo dei periti con previsione di accesso al ruolo direttivo speciale, sia perché sono subordinati anche agli altri professionisti sanitari non medici del medesimo Dipartimento, anche se di pari dignità accademica e professionale (fisioterapisti, tecnico di laboratorio, tecnico di audiometria, eccetera);
sempre per gli effetti demansionanti del decreto ministeriale 18 luglio 1985, all’infermiere laureato della Polizia di Stato, contrariamente al resto della pubblica amministrazione, non si applica il profilo professionale di cui al decreto del Ministro della sanità n. 739 del 1994 o la legge n. 42 del 1999 e successive innovazioni legislative anche di rango superiore, ma viceversa, gli inappropriati contenuti di cui al profilo professionale dell’infermiere generico di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 225 del 1974, di modifica al regio decreto n. 1310 del 1940;
considerato che i profili professionali del personale sanitario sono di competenza dello Stato e quindi del Ministero della salute (art. 6, lettera q), della legge n. 833 del 1978) ed anche il servizio sanitario della Polizia di Stato deriva dalla norma (lettera z));
considerato che la normativa vigente presume che l’inquadramento per gli assunti con il requisito della laurea sia la carriera direttiva (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013; circolare del 27 dicembre 2000 n. 6350/4.7 del Dipartimento della funzione pubblica, contratto collettivo nazionale di lavoro 2006/09 del comparto Ministeri, sentenza della Cassazione n. 367 del 2006 – nesso di strumentalità tra titolo di studio e attività lavorativa) e tale previsione vale anche per i dottori infermieri (decreto ministeriale n. 270 del 2004) o qualifiche equipollenti, ai sensi della legge n. 42 del 1999 (esempio: infermieri regio decreto n. 2330 del 1929; infermieri decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982; infermieri legge n. 341 del 1990) e non certamente la carriera esecutiva,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda provvedere ad un inquadramento degli infermieri nel ruolo iniziale dei direttivi tecnici e/o direttivi tecnici ruolo speciale della Polizia di Stato e comunque in un ruolo o carriera adeguato al titolo accademico o ad esso equipollente di accesso, ristabilendo l’anomalia che separa la Polizia dal resto di tutte le altre pubbliche amministrazioni;
se intenda prevedere la rettifica del decreto ministeriale 18 luglio 1985 (non essendo necessario intervenire sul decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 per l’associazione ruolo e profilo), per una completa revisione sia dell’inquadramento degli infermieri allo stesso livello del personale infermieristico operante nelle pubbliche amministrazioni, sia delle funzioni del profilo professionale, così da eliminare detta anacronistica distonia.