Contratti a termine nella Pa Giunti finalmente all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che non può più permettersi scivoloni come quello fatto nel 2012 con la sentenza 10127/2012, palesemente smentita e criticata dalla Corte di giustizia con la sentenza Mascolo del 26/11/2014.
Una sanzione effettiva, Il risarcimento del danno o conversione del contratto, proporzionata e dissuasiva deve essere individuata, pertanto il Governo farebbe bene a procedere ad una celere ricognizione dei posti vacanti nei vari comparti della Pa, tra cui le ASL, al fine di avviare urgentemente un processo di stabilizzazione del personale precario, al fine di evitare che lo Stato italiano sia inondato di ricorsi con conseguente assolutamente prevedibili. Per quanto riguarda le ASL, le Sezioni Unite dovranno affrontare anche la questione dell’inapplicabilità del divieto di conversione del contratto, previsto dall’ex art. 36 del d.lgs. 165/2001.Alla luce del fatto che le stesse ASL, dal 1999 sono diventate soggetti imprenditori e quindi qualificate come Enti pubblici economici (ordinanza 49/2013 della Corte Costituzionale). In base all’ordinanza Papalia, l’unica sanzione adeguata nel pubblico impiego è l’art.5, comma 4 bis, d.lgs. n.368/2001, con la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine successivi, anche non consecutivi, una volta superati i 36 mesi con lo stesso datore di lavoro.In particolare la sentenza n 27636 è un precedente molto importante,in quanto si discute sull’abuso del contratto a termine in sanita e registra l’apertura della corte di leggittimita all’applicazione del art 5 comma 4bis d.lgs 36872001.