Con la circolare n. 63 del 20 marzo 2015, l’INPS fa presente che dal 1° gennaio 2016 si applicheranno i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, adeguati agli incrementi alla speranza di vita, secondo le previsioni del decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
Il decreto prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote” sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità, fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2013.
L’INPS riporta i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014.
Pensione di vecchiaia – Requisito anagrafico
Per le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima
Anno Età pensionabile
Anno 2016 65 anni e 7 mesi
Anno 2017 65 anni e 7 mesi
Anno 2018 66 anni e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni e 7 mesi
Requisito da adeguare alla speranza di vita (art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
Per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. (22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78)
Anno Età pensionabile
Anno 2016 66 anni e 7 mesi
Anno 2017 66 anni e 7 mesi
Anno 2018 66 anni e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni e 7 mesi
Requisito da adeguare alla speranza di vita (art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
Pensione anticipata – Requisito contributivo
Anno Uomini Donne
Dal 2016 al 2018 42 anni e 10 mesi
(pari a 2.227 settimane) 41 anni e 10 mesi
(pari a 2.175 settimane)
Dal 2019 al 2020 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane)
Requisito da adeguare alla speranza di vita (art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane)
Requisito da adeguare alla speranza di vita (art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011 (per l’accesso a pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile) che, dal 1° gennaio 2016, è di 63 anni e 7 mesi.
Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.