L’INFERMIERE
Gli effetti della soppressione del generico.
Ci si chiede a chi siano state ripartite le mansioni igienico-domestico alberghiere dopo la soppressione delle scuole per infermieri generici operata con Legge 03 giugno 1980 n. 243.
Anche se il titolo V del D.P.R. n. 225/74 è vigente e, quindi, spetta ancora all’infermiere generico svolgere queste attività, la carenza di questa figura è oramai evidente.Il legislatore non ha mai stabilito che l’infermiere professionale sostituisse il generico
né la giurisprudenza ha mai stabilito un principio generale per cui il professionale debba sostituire il generico.
Molte caposala didattiche (o insegnanti di vario genere, soprattutto medici) hanno sempre sostenuto che in mancanza del generico dovesse svolgere dette mansioni di assistenza diretta il professionale. Questa teoria, insegnata come dato di fatto, ha prodotto seri danni sul piano professionale ed anche molta confusione tra i professionali, basta effettuare delle
semplici ricerche bibliografiche per scoprire che le cose non stanno affatto come le raccontano.
L’INFERMIERE” professionale”
Il Decreto 14 settembre 1994, n. 739 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 09
gennaio 1995, n. 6 – Regolamento concernente l’individuazione della figura e del
relativo profilo professionale dell’infermiere – che ha eliso la parola “ausiliario”
nella definizione di infermiere, all’art. 1, comma 3, paragrafo f) recita: “Il ministro
della Sanità dispone che … L’infermiere per l’espletamento delle funzioni si avvale,
ove necessario, dell’opera del personale di supporto” e non che “si avvale, ove
presente o se presente o se l’amministrazione provvede, del personale di supporto”.
La presenza del personale di supporto è, quindi, necessaria nel servizio affinché
l’infermiere, “responsabile dell’assistenza generale infermieristica” – (art. 1, co. 1
succitato), pianifichi e gestisca gli interventi assistenziali ed anche igienicodomestico-
alberghieri.
Molte caposala didattiche e vari insegnanti delle scuole per infermieri e, purtroppo,
anche delle università, hanno confuso la parola “responsabilità” con la
parola “competenza”.
Un esempio per capire la differenza: il D.P.R. n. 128 del 1969 individua nella figura
del primario il responsabile di tutta l’assistenza erogata ai degenti.
Eppure nessuno oserebbe chiamare il primario per pulire una padella.
Questo esempio ci permette di capire che alla base dei problemi dell’infermiere
c’è la dignità professionale sempre più spesso venduta per pochi soldi.
Un sindacato serio che tuteli realmente la dignità di una categoria che lo sostiene,
concentra tutte le sue energie dapprima per diffondere la conoscenza giuridica-
professionale e poi per tutelare, nei fatti, gli infermieri che si trovano ad affrontare
molteplici problemi sul posto di lavoro.
I sindacati che fanno compromesso, svendono sempre i propri iscritti perché il
compromesso, quando non è fondato sulla reciproca concessione di vantaggi, si
traduce, sempre, a danno della parte più debole: gli infermieri.
L’INFERMIERE
Cosa si intende per responsabilità dell’assistenza
Responsabilità significa che ogni operatore assistenziale ausiliario deve far capo
all’infermiere perché solo l’infermiere può gestire, pianificare e programmare l’-
assistenza.
Programmare non significa pulire la padella; pianificare non vuol dire rispondere
al campanello per girare la manovella del letto; gestire non significa far bollire
il latte.
Significa conoscere le esigenze del paziente ed impartire disposizioni esecutive
al personale, che ci deve essere, perché ogni bisogno sia soddisfatto efficacemente.
Il tipo di lavoro (manuale o intellettuale) che è affidato all’infermiere si desume
anche dalla normativa sanitaria in materia.
La legge 10 agosto 2000 n. 251 stabiliva l’apertura delle classi universitarie per il
conseguimento della laurea in Infermieristica e le relative specializzazioni e
master.
Il C.C.N.L. Comparto Sanità 1998-2001 individuava nella categoria C e successivamente
nella categoria D il collaboratore professionale sanitario (infermiere)
definendolo: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni
di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in
relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità
proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da
discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal
modello organizzativo aziendale; Appartengono altresì a questa categoria – nel livello
economico D super (Ds) – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che,
oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di
studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente:
autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discre-
zionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni
di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento
di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta”.
La Legge 01 febbraio 2006, n. 43 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie – prevede all’art. 1,
co. 1: “Sono professioni sanitarie infermieristiche … quelle previste ai sensi della
legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono,
in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione,
assistenza, cura o riabilitazione”.
L’art. 3 provvede a convertire in ordini professionali gli odierni collegi.
Ergo, per svolgere la professione infermieristica è obbligatorio il possesso del
relativo titolo, l’abilitazione dello Stato (rilasciata dopo un esame all’uopo previsto)
e l’iscrizione al Collegio professionale.
Difatti l’art. 2229 C.C. collega la professione infermieristica al novero delle locatio
operarum e non delle locatio operis e quale professione intellettuale, il suo
svolgimento non può esaurirsi in una mera esecuzione manuale di operazioni
non connotate da elementi scientifici.
A sostegno di ciò è oramai accreditata a livello internazionale la Scienza Infermieristica,
introdotta con legge n. 1 del 2002 e regolamentata nel 2004 con Decreto
MIURST del 09 luglio, 01 ottobre e n. 270.
L’infermiere, quale professionista laureato, è collocato in categoria D (ex VI livello)
ed è obbligato a svolgere i corsi ECM, pena blocco della carriera (gli OTA
e gli OSS non svolgono corsi ECM).
Il D.M. 14.09.1994 n. 739 (Regolamento concernente l’individuazione della figura
e del profilo professionale dell’infermiere) evidenzia alcuni punti interessanti:
“l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza gene-
rale infermieristica; L’infermiere partecipa all’identificazione dei bisogni di salute
della persona e della collettività; identifica i bisogni di assistenza infermieristica
della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e
valuta l’intervento assistenziale infermieristico; garantisce la corretta applicazione
delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agisce sia individualmente sia in collaborazione
con gli altri operatori sanitari e sociali per l’espletamento delle funzioni e
si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto”.
Attenzione! “Ove necessario” viene interpretato da molti “ove è previsto” per dimostrare
che dove non ci sono OTA o OSS, l’infermiere li deve sostituire. “Ove
necessario”, invece, significa che l’infermiere ha il potere di decidere se agire in
prima persona, oppure inviare direttamente il personale di supporto per svolgereun determinato compito.
Difatti il D.P.R. n. 384/90 afferma che l’OTA svolge alcune attività direttamente o in collaborazione con l’infermiere.
Come si può vedere una attenta esegesi del testo normativo permette alle diverse disposizioni di collimare esattamente fra loro senza sollevare alcun contrasto
interpretativo.
Quando l’ospedale non garantisce la pianta organica e obbliga, di fatto, l’infermiere
a sopperire alle carenze umane ausiliarie, commette un inadempimento
contrattuale ex art. 1218 C.C., esaustivamente risarcibile.
Molti scrivono che il D.M. citato supera l’impostazione di mansione e crea
quella di funzione e che la differenza è che il mansionario stila un elenco di
compiti mentre quello di funzioni non pone limiti ma descrive ambiti entro cui
esprimere funzioni e prestazioni.
Le funzioni sono svolte su iniziativa personale.
Il termine responsabilità non significa più rendere conto ma avere coscienza degli
obblighi connessi con lo svolgimento di un incarico.
Leggendo attentamente il D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225 (abrogato) si evinceva
che l’infermiere professionale non doveva espletare compiti meramente manuali.
Difatti la Suprema Corte di Cassazione già nel 1985 (sent. n. 1078, RG n. 9518-
/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985) statuì che: “Non compete all’infermiere,
ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli dell’unità del paziente, usare
padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”.
Nella causa de qua, l’ausiliaria che si era rifiutata di svolgere queste mansioni adducendole
erroneamente all’infermiere, è stata licenziata e la Suprema Corte di
Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per grave inadempimento
contrattuale.
L’AUSILIARIO
L’ausiliario socio-sanitario specializzato di 4° livello
Il titolo V, art. 6 del D.P.R. n. 225/74 prevede, nella figura dell’infermiere generico,
al secondo comma: “assistenza completa al malato, particolarmente in ordine
alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino
del paziente e della disinfezione dell’ambiente …”.
Con la diminuzione dei generici, tali incombenze, per ignoranza o per dolo, sono
state attribuite, nei fatti, al professionale ma come abbiamo visto, lo svolgimento
di prestazioni di assistenza completa (cioè igiene, aiuto nel cambio della
biancheria, riassetto del letto, uso di padelle e pappagalli ovvero aiuto nelle operazioni
fisiologiche, ecc.) costituiscono da sempre un grave pregiudizio alla professionalità
e, certamente, una violazione dell’art. 2103 C.C. ovvero del D.P.R.
n. 761/74 che vieta lo svolgimento di mansioni inferiori.
Per questo motivo il legislatore, nel corso del tempo, ha creato delle figure ausiliarie
che sostituissero quella del generico.
Nelle more dell’esaurimento di infermieri generici, il legislatore ha creato diverse
figure che avrebbero dovuto svolgere mansioni igienico-domesticoalberghiere
in sostituzione dell’infermiere generico.
Nel comparto sanità si provvedeva ad individuare la figura che avrebbe dovuto
affiancare l’infermiere generico per poi sostituirlo completamente con D.M. Sanità
10 febbraio 1984 (G.U. 15 febbraio 1984 n. 45) quale regolamento del
D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. Infatti si legge: “L’ausiliario socio-sanitario specializzato
assicura le pulizie negli ambienti di degenza ospedaliera ivi comprese
quelle del comodino e delle apparecchiature della testata del letto. Provvede al trasporto
degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti
con difficoltà. Collabora con l’infermiere generico nelle pulizie del malato
allettato e nelle manovre di posizionamento del letto. E’ responsabile della corretta
esecuzione dei compiti che sono stati affidati dal caposala e prende parte alla
programmazione degli interventi assistenziali per il degente”.
Con D.M. 15 giugno 1987 n. 590 è stato approvato il corso di riqualificazione
per gli agenti soci-sanitari e sono state create tre figure assistenziali: ausiliario
assistente; ausiliario socio-sanitario e ausiliario socio-sanitario specializzato.
Tutta l’assistenza diretta al malato e l’igiene degli ambienti e dei presidi medicochirurgici
sono state ripartite dal legislatore nei tre ambiti ausiliari appena descritti.
In pratica si è trattato di realizzare una attività di base (ausiliario assistente) a
cui sono stati demandati compiti squisitamente manuali sotto il controllo dell’-
ausiliario socio-sanitario (di 3° livello) al quale spettavano compiti descritti dal
D.M. Sanità 10 febbraio 1984 (in ruolo al S.S.N.) prettamente dedicati all’igiene
dell’ambiente e dell’unità del malato.
L’ausiliario socio-sanitario specializzato, invece, ha sostituito le attività di assistenza
igienico-domestico-alberghiera che prima erano deputate al generico
(residuando anche una minima attività ambientale).
L’incrocio delle mansioni di igiene ambientale tra i tre tipi di ausiliari e le differenze
retributive che non trovavano una logica nella scala delle responsabilità
(maggior stipendio, maggior competenza, meno lavori manuali, incoerenza dei
principi di multi professionalità e tipicità) ha indotto il legislatore ad unificare,
con il D.P.R. n. 384/90, in un unico profilo tutte e tre le figure ausiliarie creando
l’Operatore Tecnico addetto all’Assistenza.
Si legge: “I profili professionali di agente tecnico ed ausiliario socio-sanitario, ricollocati
ai sensi del comma 1, e l’ausiliario socio sanitario specializzato già collocato
nella posizione funzionale corrispondente al III livello retributivo sono riunificati
in un solo profilo che assume la denominazione di ausiliario specializzato. Le
attribuzioni del nuovo profilo sono definite nell’allegato 2 che costituisce parte integrante
del presente regolamento e sono distinte in relazione all’assegnazione dei dipendenti
interessati ai servizi tecnico economali o socio assistenziali”.
Tutto questo nel ruolo del S.S.N., come già precisato.
Ma anche nei ruoli dell’università (policlinici universitari) è avvenuto lo stesso
fenomeno.
Difatti con D.P.C.M. 24 settembre 1981 (G.U. serie generale n. 340 dell’1-
1.12.1981) “Declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del
personale non docente delle Università”, si legge all’allegato B: “Profili professionali
di 4° livello. Area funzionale socio-sanitaria. Agente socio-sanitario: addetto
alle mansioni integrate di assistenza al malato particolarmente in ordine alle operazioni
di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del
paziente e della disinfezione dell’ambiente, di trasporto dei degenti e delle salme e
relativa documentazione, di ritiro e consegna della biancheria, medicinali, vitto,
materiali sanitari e organici, pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del
materiale sanitario e dei locali o attrezzature assegnati, di trasporto dei rifiuti e
del materiale infetto; o alla guida di autoambulanze, con mansioni di barelliere e
competenze di prima assistenza, in particolare respirazione artificiale, massaggio
cardiaco esterno, manovre emostatiche di emergenza”.
Si noti (dalla locuzione “mansioni integrate” e dalla lettura del testo) che, al pari
dell’OTA, il legislatore ha voluto fondere le mansioni di assistenza al malato assegnate
al generico, di cui al D.P.R. n. 225/74, con quelle prettamente igieniche
ambientali ed economali che erano proprie dell’ausiliario socio-sanitario.
Si noti che l’intera definizione qui utilizzata è identica alla prima parte dell’-
articolo di legge (D.P.R. n. 225) dedicata all’infermiere generico!
Con questa manovra è stata finalmente creata un’unica figura ausiliaria assistenziale
che garantisce tutte le attività esterne all’infermiere.
La prassi degli ausiliari di rispondere all’infermiere che chiede l’espletamento di
determinate attività assistenziali: “o assisto il malato o faccio le pulizie”, non è
lecita perché tutte le succitate attività rientrano nelle competenze dell’OTA e
assolverne alcune a dispetto di altre rimane solo una questione di organizzazion del lavoro.
L’AUSILIARIO
L’Operatore Tecnico addetto all’Assistenza
Con D.P.R. 28.11.1990 n. 384 sono state soppresse le tre figure ausiliarie succitate.
Infatti all’art. 1, co. 2 si legge che i profili professionali di agente tecnico e
ausiliario socio-sanitario (e specializzato) sono riunificati in un solo profilo che
assume la denominazione di O.T.A – Operatore Tecnico addetto all’Assistenza
il quale viene così definito: “L’operatore tecnico addetto all’assistenza svolge la
propria attività nei seguenti campi ed opera sotto la diretta responsabilità dell’operatore
professionale di categoria coordinatore (Capo sala) o, in assenza di quest’ultimo,
dell’infermiere responsabile del turno di lavoro: attività alberghiere; pulizia e
manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico
ed infermieristico per l’assistenza al malato; in collaborazione con l’infermiere
professionale per atti di accudimento semplici al malato. Nell’ambito di competenza
oltre a svolgere i compiti dell’ausiliario addetto ai servizi socio sanitari, esegue le
seguenti ulteriori funzioni: lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da
inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione; provvede al trasporto degli infermi
in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con
difficoltà, trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo protocolli
stabiliti; rifacimento del letto non occupato e l’igiene dell’unità di vita del paziente
(comodino, letto, apparecchiature), preparazione dell’ambiente e dell’utente
per il pasto e aiuto nella distribuzione e nell’assunzione; riordino del materiale
e pulizia del malato dopo il pasto”.
In conclusione il D.P.R. succitato non ha fatto altro che riportare la giurisprudenza
che nel corso del tempo si è andata formando sulle mansioni del personale
ausiliario e infermieristico e aggiornare, attualizzando, le diverse attività necessarie
per soddisfare i bisogni dei malati.
Anche se questa figura si esaurirà nel tempo, il suo studio permette sin d’ora di
comprendere i principi che regolano i profili professionali evitando di assegnare
i compiti non specificatamente previsti dalla normativa all’infermiere e viceversa.
In poche parole potremo compiere gli stessi passaggi logico-giuridici che il magistrato
segue per addivenire alla soluzione di un quesito mansionale
L’AUSILIARIO
L’Operatore Socio Sanitario
L’O.S.S. non è alieno all’O.T.A. ma una sua naturale evoluzione.
Oltre a svolgere i compiti dell’OTA, l’OSS garantisce ulteriori attività assistenziali
che gli permettono di crescere e sviluppare maggiori competenze.
e di prestigio.
(ora categoria C), è stabilita dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 22
Febbraio 2001: “Disciplina del Profilo Professionale di Operatore Socio Sanitario
e relativo ordinamento didattico”.
L’Accordo Stato-Regioni (legge cornice), stabilisce le minime funzioni dell’-
O.S.S. invitando le Regioni a recepire con legge i contenuti ivi previsti.
Questo significa legge cornice; è simile alla direttiva nel diritto comunitario.
Mentre il Regolamento comunitario stabilisce con precisione una normativa immediatamente
precettiva (come la legge), la Direttiva fornisce i principi e le regole
fondamentali su cui costruire una normativa che tenga conto delle necessità
locali.
In poche parole la Direttiva comunitaria deve essere convertita in legge dallo
Stato.