Con la pubblicazione, il 17 gennaio 2014, della direttiva 2013/55/CE (pubblicata nella GUCE L354/132 del 28 dicembre 2013), sono molti gli elementi di novità introdotti rispetto alla legislazione europea esistente. Il testo, infatti, modifica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.
La proposta di modifica, presentata dalla Commissione europea il 19 dicembre 2011, rientra tra le azioni del Single Market Act I considerate prioritarie per lo sviluppo del Mercato Interno UE, in particolare per favorire la mobilità dei professionisti. La direttiva deve ora essere recepita dagli Stati membri che hanno due anni di tempo per introdurre il nuovo regime negli ordinamenti nazionali.
Novità introdotte dalla direttiva
Tessera professionale europea
La tessera consentirà al possessore di poter circolare liberamente in Europa grazie ad una procedura di riconoscimento più breve, potendosi avvalere di modalità telematiche. Le professioni che beneficerano della tessera saranno individuate attraverso specifici atti della Commissione UE che terranno conto dei criteri individuati dalla direttiva. Tra le principali novità, si evidenzia l’introduzione dell’istituto del ‘silenzio-assenso’ nell’ipotesi in cui l’Autorità competente del Paese UE ospitante non rilasci la tessera professionale nei termini previsti dalla direttiva. Il silenzio dell’amministrazione è equiparato al rilascio della tessera stessa.
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Accesso parziale
Si tratta della possibilità per il professionista di esercitare la propria attività, in un altro Stato UE, solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato nello Stato membro di origine. La nuova previsione permette al professionista di ottenere il riconoscimento della sola attività per la quale è qualificato nello Stato membro di origine (attività che rientra in una professione regolamentata più ampia dello Stato membro ospitante) e di evitare, altresì, l’applicazione di pesanti misure compensative. Questo istituto deriva dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza C-330/03 del 19 gennaio 2006; cfr. anche sentenza C-575/11 del 27 giugno 2013).
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Tirocini professionali
Viene esteso il campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE anche ai possessori di semplici diplomi che abbiano svolto il tirocinio per l’accesso ad una professione in un Paese diverso da quello in cui hanno conseguito il titolo di studio. A condizione che il tirocinio venga svolto secondo le linee guida sull’organizzazione e sul riconoscimento del tirocinio adottate dall’autorità competente. Dovranno essere presi in considerazione anche i tirocini effettuati in Paesi terzi.
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Prestazione temporanea e occasionale
E’ stata ridotta ad un anno l’esperienza professionale da documentare nell’ipotesi in cui si provenga da uno Stato membro che non regolamenta la professione per la quale si chiede di effettuare la prestazione temporanea ed occasionale in uno Stato membro nel quale la professione è regolamentata. E’ stato introdotto un considerando (n. 30), su richiesta della delegazione italiana, che prevede la possibilità in caso di professioni a carattere stagionale, di poter chiedere una volta l’anno, al prestatore, informazioni sul servizio prestato ai fini della valutazione della effettiva temporaneità e occasionalità dello stesso.
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Diritto di stabilimento
I livelli di qualifica di cui all’articolo 11 sono stati mantenuti diventando, però, semplici punti di riferimento da utilizzare nei casi di richiesta di riconoscimento della qualifica professionale. Non possono, cioè, essere utilizzati al fine di rigettare la domanda di riconoscimento nel caso in cui la formazione del richiedente presenti una differenza di più livelli rispetto alla formazione dello Stato membro ospitante.
Sulla base di un compromesso ottenuto dalla delegazione italiana, tuttavia, qualora tale differenza sia superiore ad un livello, in deroga alla previsione attuale, lo Stato membro ospitante può scegliere la misura compensativa da applicare. Anche nell’ipotesi dello stabilimento, l’esperienza da richiedere, nel caso in cui si provenga da un Paese che non regolamenta la professione, è stata ridotta ad un solo anno.
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Professioni settoriali (medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto)
I requisiti minimi di formazione delle professioni settoriali sono stati rivisitati anche in termini di conoscenze, competenze e abilità, in coerenza con gli sviluppi a livello europeo del Processo di Bologna e dell’EQF (European Qualification Framework). Inoltre, è stato introdotto il principio secondo il quale la formazione può essere anche espressa sotto forma di crediti ETCS in numero equivalente alla durata prevista del corso di studi. Pertanto la presentazione dei crediti è equiparata agli anni di formazione universitaria richiesti.
Gli anni minimi della formazione di medico sono passati da sei a cinque anni.
La formazione di architetto prevede due percorsi alternativi: 5 anni di università o quattro anni di università accompagnati da due anni di esperienza professionale.
Per gli infermieri di assistenza generale sono stati elevati a 12 gli anni di istruzione generale ma è stato accettato il mantenimento dei dieci anni di istruzione generale qualora indirizzati a successivi percorsi professionalizzanti.
E’ stato introdotto specificamente per l’Italia il paragrafo 2 dell’articolo 27, che consente il riconoscimento automatico ai medici italiani che hanno cominciato la loro specializzazione dopo il 31 dicembre del 1983 e prima del primo gennaio 1991 e che abbiano maturato sette anni di esperienza professionale consecutiva nei dieci anni precedenti la richiesta di riconoscimento.
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Quadro comune di formazione
Un insieme comune di conoscenze, capacità e competenze necessarie per l’esercizio di una specifica professione: è quanto elaborerà la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, così da permettere il riconoscimento automatico di quelle professioni inserite in tale quadro. Sono previsti criteri per permettere agli Stati membri di non aderire al sistema.
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Aggiornamento conoscenze e abilità professioni settoriali
Viene introdotta la possibilità che la Commissione adotti atti delegati, sulla base delle condizioni di cui all’articolo 57 quater della direttiva, al fine di aggiornare le conoscenze e abilità previste per le professioni settoriali alla luce del progresso scientifico e tecnologico.
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Aggiornamento lista attività
La Commissione UE può – attraverso atti delegati – procedere alla rivisitazione dell’allegato IV della direttiva, che comprende una lista di attività artigianali, del commercio e dell’industria per le quali è previsto il riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza professionale.
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Conoscenze linguistiche
Viene introdotta la possibilità per gli Stati membri di imporre il controllo delle conoscenze linguistiche, dopo il riconoscimento della qualifica ma prima dell’accesso alla professione che abbia implicazioni sulla sicurezza dei pazienti.
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Meccanismo d’allerta
Viene introdotto un meccanismo di allerta specifico per le professioni sanitarie, sulla falsariga di quanto previsto dalla Direttiva servizi. Il meccanismo d’allerta della direttiva servizi è stato esteso a tutte le altre professioni regolamentate.
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Centri di assistenza
Il nuovo testo della Direttiva prevede, al considerando 28 e all’articolo 57ter, che gli attuali punti di contatto nazionali siano trasformati in Centri di assistenza. Tali Centri, oltre a fornire informazioni ai cittadini, dovranno fornire attività di consulenza e assistenza ai cittadini, ivi compresa la possibilità di un’assistenza diretta attraverso uno sportello fisico.
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Esercizio di trasparenza e screening delle professioni regolamentate
Introdotta la previsione di un processo di trasparenza attraverso il quale ogni Stato dovrà esaminare tutta la propria regolamentazione delle professioni per verificare che sia non discriminatoria, proporzionale e basata su un motivo imperativo di interesse generale. L’obbiettivo è quello di ridurre la regolamentazione dei servizi professionali che non rispetta tali criteri, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell’occupazione. In questa ottica, con Comunicazione adottata il 2 ottobre 2013, la Commissione ha proposto agli Stati membri una metodologia che prevede una serie di passi (aggiornamento del data base delle professioni regolamentate, raccolta e screening di tutta la normativa esistente su ogni professione regolamentata, incontri fra gli Stati membri per la valutazione reciproca e lo scambio di best practices), che ha trovato il consenso del Consiglio UE nelle conclusioni del 24/25 ottobre 2013. L’Italia dovrà fare un grande lavoro in questo ambito essendo tra i Paesi europei con un maggior numero di professioni regolamentate.
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Procedura di notifica
Il nuovo articolo (21 bis) prevede che ogni Stato membro notifichi alla Commissione e agli altri SM (solo nel caso degli architetti) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione relativi alle professioni a riconoscimento automatico. Questa procedura, già prevista dall’articolo 21, paragrafo 7, della Direttiva 2005/36/CE, dovrà essere ora effettuata attraverso il sistema IMI (Internal market
information).
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Dipartimento Politiche Europee
Presidenza