Questo risultato è stato ottenuto grazie all’impegno di tre responsabili sindacali: Enrico Reginato , Sergio Costantino e Carlo Palermo,(Anaao)
pubblicava Il Sole 24 ore del 30/10/2014: “…Tra circa un anno scadrà la deroga in merito all’orario di lavoro e ai riposi del personale delle aree dirigenziali degli enti e delle Asl del servizio sanitario nazionale. L’articolo 14 della legge comunitaria, in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale», ha previsto che decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della norma stessa, sono abrogati il comma 13 dell’articolo 41 del decreto legge 112/2008 e il comma 6 bis dell’articolo 17 del Dlgs 66/2003..
Il comma 6 bis stabiliva che le undici ore consecutive di riposo giornaliero non si applicavano ,ripeto non si applicavano al personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale (Ssn), per il quale si faceva riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro…
“..Un’erronea convinzione ,o di comodo ,dei governi di quel tempo, e il silenzio dell’IPASVI ,secondo la quale la Direttiva stessa del Decreto Legislativo italiano (66/2003) non si sarebbe dovuta applicare al personale del ruolo sanitario..”
Si sono però dovuti ricredere perché formalmente non era così.. Allora la corsa alla deroga per il solo personale dirigente medico , nella trasformazione del decreto in Legge (L 133/2008)…”
Quindi atti “maldestri” che la Commissione europea, ha corretto minacciando di sanzionare il nostro paese. Le deroghe improprie, non previste nella Direttiva con le modalità utilizzate, sono stat e un atto di potere o un atto di scarsa conoscenza?
i professionisti della sanita verso la strada delle tutele perché, citando premesse della Direttiva, “Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico.”
il «riposo adeguato»: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi (pazienti) o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine. (Art. 2 comma 9, 2003/88 CE),.. “In sede europea non si sono svegliati una mattina ed hanno detto beh ora facciamo una legge perché ci piace così ma hanno valutato esattamente gli studi scientifici, ed hanno considerato che vi sono dei limiti oltre i quali l’uomo fallisce in modo più frequente ed evidente , il limite della natura umana”…
Mi ricorda qualcosa….