Lavoro part time verticale? La pensione è full time.
Dott. Sestilio Staffieri – Il giudice di legittimità, con la sentenza n. 24532/2015, depositata il 2 dicembre scorso, chiarisce che i lavoratori occupati con rapporto a tempo parziale – c.d. verticale ciclico – non possono vedersi esclusi, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, i periodi non lavorati nell’ambito del programma lavorativo concordato con il datore di lavoro.
Applicando la normativa comunitaria, ex clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 97/81, la Corte ritiene che proprio riguardo ai dipendenti in rapporto part time cd. ciclico, il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno di cui alla detta direttiva (trasposta nell’ordinamento italiano con d.lgs. n. 61/2000) implica che l’anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati.
Invero, il lavoro a tempo parziale costituisce un tipo particolare di rapporto lavorativo caratterizzato dalla mera riduzione della normale durata temporale della prestazione e non può essere equiparato alle ipotesi in cui l’esecuzione delle prestazioni corrispettive dedotte in contratto è sospesa a cagione d’un impedimento o d’una interruzione temporanea dovuta al lavoratore, all’impresa o ad una causa estranea. I periodi non lavorati, quindi, discendono dalla normale esecuzione di tale contratto e non dalla sua accidentale sospensione. La Corte richiama l’interpretazione della CGUE che, su tali presupposti, ha concluso che risulta discriminatorio che il rapporto di lavoro a tempo parziale cd. verticale ciclico, pur avendo una durata effettiva equivalente a quella d’un rapporto part time orizzontale, finisca con il far maturare l’anzianità contributiva utile ai fini della pensione ad un ritmo più lento dello stesso lavoratore occupato a tempo parziale orizzontale o di quello a tempo pieno. In conclusione, al di là della misura della pensione, i lavoratori occupati con rapporto a tempo parziale cd. verticale ciclico non possono vedersi esclusi – ai fini della maturazione del diritto a pensione – i periodi non lavorati nell’ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro. In tal senso deve intendersi l’art. 7 co. 1° legge n. 638/83 in riferimento a tali dipendenti e ciò in conformità alla normativa comunitaria come interpretata dalla CGUE.
Cassazione lavoro, testo sentenza n. 24532/2015