di Gianluca Bertagna
La sentenza 280/2016 della Cassazione
Nonostante il quasi blocco totale alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, tengono banco alcune questioni collegate all’utilizzo delle graduatorie esistenti. Con il turn-over al 25% e la situazione di stand-by per regioni ed enti locali impegnati nel riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta, lo scorrimento delle graduatorie non è certamente al primo posto nei pensieri degli operatori. Eppure, qualche spazio assunzionale rimane, soprattutto se collegato all’utilizzo delle facoltà residue degli anni precedenti.
La pronuncia
E proprio perché avviare nuove procedure concorsuali comporta lunghi tempi di conclusione, l’attenzione viene riposta sull’utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato che, per ora, rimangono valide, per la quasi totalità delle amministrazioni, fino al 31 dicembre 2016. La sentenza 280/2016 della Cassazione – sezione Lavoro – si è occupata di una interessante questione: in caso di presenza di più graduatorie valide per il medesimo profilo, qual è quella da cui è necessario partire ai fini dello scorrimento? I giudici ritengono che la regola generale, in linea con i principi di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento previsti dall’articolo 97 della Costituzione, sia quella di procedere utilizzando la graduatoria di data anteriore (la più “vecchia”), in quanto destinata a scadere per prima.
Il parametro
Il criterio “cronologico”, quindi, è la naturale modalità di scelta, che potrà essere derogato solo in presenza di «circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti». Per dare completezza all’analisi, non si può non ricordare la sentenza 5078/2015 del Consiglio di Stato, sezione V. In questo caso i giudici, si sono occupati dell’ordine in cui debbono avvenire le procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del Dlgs 165/2001 rispetto all’utilizzo di una graduatoria già esistente. La conclusione a cui si giunge è che la regola generale delle assunzioni rimane sempre quella di tipo concorsuale dello scorrimento delle graduatorie, che viene derogata solo nella fase preliminare mediante le procedure di mobilità. Ma una volta conclusa la procedura (e quindi dopo avere espletato gli obblighi previsti dagli articoli 30 e 34-bis), per le successive assunzioni hanno la precedenza i dipendenti collocati utilmente nelle graduatorie vigenti.
fonte Il sole 24 .it