interrogazione n. 4-04121
Fascicolo n.118
RISPOSTA. – Si rileva, preliminarmente, che il requisito del titolo di studio prescritto per il profilo professionale di infermiere è stato oggetto di un’evoluzione normativa. Attualmente, infatti, per gli infermieri è richiesto il possesso della laurea triennale, titolo di studio che non era prescritto dalla normativa pregressa.
Tuttavia, il possesso della laurea triennale non può comportare ipso iure un diverso inquadramento giuridico degli infermieri professionali in un ruolo superiore, rispetto a quello previsto allorquando era richiesto solo il titolo dell’abilitazione professionale. Una siffatta operazione può realizzarsi solo attraverso una modifica normativa, atteso che lo status giuridico e professionale dei revisori tecnici infermieri è ad oggi disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e dal decreto ministeriale 18 luglio 1985, ove sono previsti i contenuti delle professionalità.
Per questa ragione, nell’ambito del ruolo dei revisori infermieri, si è determinato un disallineamento, nel senso che in esso coesistono dipendenti aventi il titolo universitario, altri con diploma di abilitazione alla professione di infermiere ed altri ancora senza specifico titolo di studio (cosiddetti infermieri non professionali).
Un disallineamento anche maggiore si evidenzia tra la professionalità dei neo revisori infermieri con laurea triennale e quella del personale con profilo professionale di capo sala, neurofisiopatologo, tecnico della riabilitazione motoria e di radiologia medica, tutti inquadrati dal decreto ministeriale 18 luglio 1985 nel ruolo superiore dei periti, anche se eventualmente sprovvisti del titolo di studio.
Si rappresenta, comunque, che l’amministrazione condivide l’esigenza di riqualificazione del personale laureato in infermieristica inquadrato nel ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato in relazione al titolo universitario conseguito.
A tal proposito, sono stati istituiti diversi gruppi di lavoro, le cui conclusioni sono state portate al vaglio delle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative. Queste, quasi all’unanimità, hanno richiesto che il riassetto avvenga esclusivamente nell’ambito del riordino di tutti i ruoli della Polizia di Stato.
In questo contesto si è inserita la novità rappresentata dalla legge n. 124 del 2015 che, tra le altre deleghe conferite al Governo, prevede quella relativa alla “revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche”.
È evidente, che le problematiche di natura ordinamentale dovranno essere coordinate con l’attuazione della delega stessa.