Condanna in primo e secondo grado per esercizio abusivo dell’attività di infermiera professionale presso una struttura sanitaria per anziani in assenza della prescritta abilitazione. I giudici hanno chiarito come la normativa vigente abbia completamente innovato la disciplina della professione infermieristica, definendo gli specifici requisiti necessari per il suo esercizio non abusivo,
introducendo la necessità del diploma di laurea universitario ed eliminando la distinzione tra infermiere generico e professionale. Le mansioni assistenziali già attribuite dalla precedente disciplina all’infermiere generico vanno ricondotte nel più ampio quadro delle funzioni spettanti all’unica figura di infermiere professionista oggi esistente. Il primo può solo coadiuvare il secondo in tutte le sue attività ed i suoi compiti devono essere limitati all assistenza di base, tali previsioni escludono la possibilità che possa svolgere delle funzioni senza la presenza in turno del medico e dell’infermiere professionale, come avvenuto nel caso dell’imputata, la cui condotta conferma la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione. La Corte ha annullato parzialmente la sentenza impugnata per intervenuta estinzione per prescrizione dei reati contestati e rigettato nel resto il ricorso, rideterminando l’entità della pena.
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