il “ricovero” in barella e’ ormai una prassi in tutti gli ospedali italiani. Che tipo di assistenza medica ed infermieristica si può offrire ad un ricoverato sistemato in barella? considerando solo l’aspetto umano di un individuo privato di ogni forma di privacy, come si può accettare una simile sistemazione ospedaliera?
Una situazione a limite dell’inverosimile, con picchi che al sud rappresentano ormai una vera e propria emergenza,l a problematica non riguarda più soltanto i Pronto Soccorsi ma si estende anche nei reparti.
Cosa rischiano gli l’infermiere e imedici? possono difendersi?
Valutiamo i rischi dal punto di vista giuridico deontologico, che sono:
– il rispetto della normativa sulla privacy, assente in corridoio;
– il rispetto della normativa sulla sicurezza, in quanto la barella non può essere considerato un idoneo appoggio per le manovre assistenziali anche elementari;
– il rispetto degli standard minimi di dotazione dell’unità di ricovero, campanello, luce, presa di corrente;
– il rispetto della normativa sulle dotazioni di personale, legge Donat-Cattin;
– il rispetto della normativa antincendio, basata sulle dotazioni standard di unità di ricovero.
Altre norme, giuridiche o di semplice educazione sanitaria, sono legate alla aumentata possibilità di propagarsi di infezioni, alle modificazioni dei parametri ambientali, alla possibilità di errore terapeutico.
La responsabilità dell’accettazione del ricovero è del Medico che materialmente firma l’ingresso in unità operativa, ma la responsabilità della sicurezza degli utenti è dell’infermiere in turno. Come vedremo anche dal punto di vista deontologico vedi articolo 49
L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.
Dal punto di vista giuridico, come già asserito, la responsabilità di eventuali cadute è dell’infermiere, e del personale di supporto.
Cassazione , sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013, laddove il soggetto portatore di responsabilità non abbia la facoltà o possibilità di intervenire direttamente per la risoluzione del problema, ha l’obbligo di darne comunicazione ai superiori o direttamente all’azienda, pena la piena colpevolezza anche per eventi verso i quali non ha responsabilità diretta.