Ecco la prima stesura del Codice Deontologico dell’Infermiere, presentato al Consiglio Nazionale Roma 26 novembre 2016.
Capo I – I principi e i valori
1. L’infermiere è il professionista sanitario che nasce, si sviluppa ed è sostenuto da una rete di valori e saperi scientifici. Persegue l’ideale di servizio. È integrato nel suo tempo e si pone come agente attivo nella società a cui appartiene e in cui esercita.
2. L’infermiere persegue l’ideale di servizio orientando il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell’ ambito dell’assistenza, dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca.
3. L’infermiere cura e si prende cura, nel rispetto della dignità, della libertà, dell’uguaglianza della persona assistita, delle sue scelte di vita e della sua concezione di salute e di benessere.
4. L’infermiere nell’agire professionale utilizza l’ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono.
5. L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici. Promuove il ricorso alla consulenza anche al fine di contribuire all’approfondimento e alla riflessione etica.
6. L’infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove la persona assistita esprimesse e persistesse in una richiesta di attività in contrasto con i principi e i valori dell’ infermiere e/o con le norme deontologiche della professione, si avvale della clausola di coscienza rendendosi garante della continuità assistenziale.
Capo II – La funzione assistenziale
7. L’infermiere tutela l’ambiente e promuove stili di vita sani anche progettando, specifici interventi educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività, organizzandoli e partecipando ad essi.
8. L’infermiere dà valore alla ricerca e alla sperimentazione. Progetta, svolge e partecipa a percorsi di ricerca in ambito clinico, assistenziale e organizzativo di cui cura e diffonde i risultati.
9. L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso il pensiero critico, l’educazione continua, l’esperienza, lo studio e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione.
10. L’infermiere adotta comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo di assistenza. Si forma e/o chiede supervisione per attività nuove o sulle quali ha limitata casistica.
11. L’infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all’intervento e/o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti.
12. L’infermiere presta consulenza ponendo le sue conoscenze e abilità a disposizione della propria, delle altre comunità professionali e delle istituzioni.
13. L’infermiere riconosce che l’interazione e l’integrazione intra e inter professionale sono fondamentali per rispondere alle richieste della persona.
Capo III – La relazione e la comunicazione
14. L’infermiere ascolta la persona assistita, la informa e dialoga con essa per valutare, definire, qualificare e attuare la risposta curativo assistenziale e facilitarla nell’esprimere le proprie scelte.
15 L’infermiere rileva e facilita l’espressione del dolore della persona assistita durante l’intero processo di cura. Si adopera affinché la persona assistita sia libera dal dolore.
16. L’infermiere favorisce i rapporti della persona assistita con chi le è di riferimento e con la sua comunità, tenendo conto della dimensione interculturale.
17. L’infermiere conosce il progetto diagnostico e terapeutico. Dà valore all’informazione integrata multi professionale di cui cura la relativa documentazione. Si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.
18. L’infermiere nell’esercizio professionale assicura e tutela la riservatezza della persona assistita e dei dati ad essa relativi durante l’intero processo di cura. Nel trattare i dati si limita a ciò che è attinente all’assistenza.
19. L’infermiere rispetta la esplicita volontà della persona assistita di non essere informata sul proprio stato di salute, purché tale mancata informazione non sia di pericolo per la persona stessa o per gli altri.
20. L’infermiere sostiene la relazione con la persona assistita che si trova in condizioni che ne limitano l’espressione o la definizione e lo sviluppo del suo progetto di vita.
21. L’infermiere che rileva privazioni o maltrattamenti sulla persona assistita, segnala le circostanze all’autorità competente e si attiva perché vi sia un rapido intervento.
22. L’infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l’opinione del minore rispetto alle scelte curative, assistenziali e sperimentali, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità.
23. L’infermiere, quando la persona assistita non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lei documentato o chiaramente espresso in precedenza.
24. L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita.
25. L’infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici, si comporta con correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità.
Capo IV – Il fine vita
26. L’infermiere presta assistenza fino al termine della vita della persona assistita. Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale.
27. L’infermiere tutela la volontà della persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della vita espressa dalla persona stessa.
28. L’infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita, nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto.
Capo V – L’organizzazione e la funzione assistenziale
29. L’infermiere ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e contribuisce alle scelte dell’organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi ed organizzativi, all’equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale.
30. L’infermiere concorre alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita e formalizza e comunica il risultato delle sue valutazioni.
31. L’infermiere, dipendente o libero professionista, partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte.
32. L’infermiere pone in essere quanto necessario per proteggere la persona assistita da eventi accidentali e/o dannosi, mantenendo inalterata la di lei libertà e dignità.
33. L’infermiere, qualora l’organizzazione chiedesse o pianificasse attività assistenziali, gestionali o formative in contrasto con i propri principi e valori e/o con le norme della professione, si attiva per proporre soluzioni alternative e se necessario si avvale della clausola di coscienza.
Capo VI – L’infermiere e il Collegio professionale
34. L’infermiere e il Collegio professionale si impegnano affinché l’agire del professionista sia libero da condizionamenti, interessi, pressioni di assistiti, familiari, altri operatori, imprese, associazioni, organismi.
35. L’infermiere e il Collegio professionale si adoperano per sostenere la qualità e l’appropriatezza dell’esercizio professionale infermieristico.
36. L’infermiere e il Collegio professionale segnalano le attività di cura e assistenza prive di basi e riscontri scientifici e/o di risultati validati.
37. L’infermiere e il Collegio professionale denunciano l’esercizio abusivo della professione infermieristica.
38. L’infermiere e il Collegio professionale promuovono il valore e sostengono il prestigio della professione e della collettività infermieristica.
39. L’infermiere tutela il proprio nome e il decoro personale. Osserva le indicazioni del Collegio professionale nella informazione e comunicazione pubblicitaria.
40. L’infermiere esercita la funzione di rappresentanza professionale con dignità, correttezza e trasparenza. Utilizza espressioni e adotta comportamenti che sostengono e promuovono il decoro e l’immagine della comunità professionale e dei suoi attori istituzionali.
Disposizioni finali
Le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti; la loro inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale.
I Collegi professionali sono garanti della qualificazione dei professionisti e delle competenze da loro acquisite e sviluppate.
I Collegi professionali, recepiscono e attuano le indicazioni legislative, regolamentari e giuridiche, inerenti il loro essere enti ausiliari dello Stato.
Ipasvi fonte.