Come precisano i siti dei Collegi IP.AS.VI., l’albo garantisce la professionalità degli infermieri a beneficio dei cittadini (cioè degli infermieri liberi professionisti, visto che la professionalità degli infermieri subordinati è garantita dal datore di lavoro) e tutela la professionalità attraverso il potere disciplinare (sempre degli infermieri liberi professionisti, visto che il potere disciplinare può essere esercitato per gli infermieri subordinati dal datore di lavoro).
L’albo garantisce che gli infermieri liberi-professionisti siano accreditati cioè in possesso dei titoli abilitanti l’esercizio professionale esclusivamente a tutela della cittadinanza, onde evitare che stipulino contratti d’opera professionale con falsi infermieri abusivi e ciò possa cagionare danni ai pazienti; in poche parole l’albo esplica una funzione di protezione sociale nei confronti della collettività (Cass., III Civ., 23 giugno 2016 n. 12996) ma tale protezione è garantita dalla struttura sanitaria e non dai singoli professionisti perché, a differenza del rapporto d’opera professionale, i pazienti che contattano la struttura sanitaria, stipulano il c.d. contratto di spedalità con la struttura stessa e non con i lavoratori interni che, si ripete, sono strumenti finalizzati ad adempiere l’obbligazione contrattuale che consiste nella prestazione di spedalità (ex pluribus: Cass., III Civ., 10 febbraio 2016 n. 3261; 23 febbraio 2016 n. 3505 e 20 aprile 2016 n. 7768).
Difatti, che l’albo tuteli i clienti dei liberi professionisti, lo afferma, per esempio, anche lo stesso Collegio di Torino nel proprio sito ufficiale: “il Collegio l’IP.AS.VI. tutela i cittadini che fruiscono dei servizi erogati dai Professionisti iscritti”, non potendo tutelare i cittadini che fruiscono dei servizi erogati da una struttura sanitaria per quanto detto.
“Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco”, stabilisce l’art. 2231 C.C., “la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto”.
L’art. 2231 C.C., appena citato, permette di comprendere la portata dell’essere professionista.
Organismo di diritto pubblico che svolge questa funzione, anche a tutela della collettività attraverso l’albo professionale, è il Collegio che esiste per la libera-professione e, attualmente, se l’art. 2, co. 3, L. n. 43/2006 che abbiamo impugnato resisterà al sindacato di incostituzionalità, anche per i dipendenti.
Comunque il sillogismo “intellettualità = professionalità” è indubbio se non fosse, appunto, per il comparto che snatura la nostra essenza di professionisti e ci degrada ad operai.
Alfio Stiro Infermiere.
A.D.I.
Provincia di Catania.