Legislatura 17ª – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 790 del 22/03/2017
BENCINI, Maurizio ROMANI, SIMEONI, URAS, MOLINARI – Ai Ministri della difesa e per la semplificazione e la pubblica amministrazione – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
in data 21 febbraio 2017 (Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 14) il Ministero difesa, Direzione generale per il personale militare, ha indetto il primo bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale in possesso di laurea triennale in infermieristica da immettere, a nomina diretta, nel ruolo dei marescialli dell’Esercito e della Marina militare, anziché in quello degli ufficiali delle rispettive forze armate;
in merito all’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione in ambito militare, l’art. 212 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), stabilisce che il personale svolge, con autonomia professionale, le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43. Fermo restando il titolo universitario abilitante, di cui alla legge n. 43, il personale del servizio sanitario militare può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. Al personale infermieristico è attribuita la diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all’art. 682, comma 4, punto 3, stabilisce che il reclutamento dei marescialli avviene tra il personale in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito anche nell’anno in cui è bandito il concorso; l’art. 679, inoltre, definisce le modalità di reclutamento dei marescialli, ripartendo il reclutamento in concorsi pubblici ed interni, mentre, stando ai contenuti dell’art. 760, per la nomina nel grado dei maresciallo non è prevista alcuna formazione universitaria, ma è necessario frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare, fino alla concorrenza di un periodo formativo minimo di 6 mesi, sino ad un periodo massimo formativo di 2 anni. Per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente delle forze armate, all’art. 646, stabilisce che è necessario essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
in data 30 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 103), la Direzione generale per il personale militare ha indetto un bando di concorso per l’arruolamento straordinario a nomina diretta di 3 ufficiali del ruolo speciale del corpo delle Capitanerie di porto, ove, tra i titoli, viene espressamente richiesto il possesso di laurea triennale in Ingegneria, titolo accademico della stessa durata e del medesimo valore rispetto alla laurea in Infermieristica. Risulta, quindi, palese che il titolo di laurea richiesto per la nomina diretta degli infermieri nel ruolo marescialli, di cui al concorso in data 21 febbraio 2017 corrisponde al livello di formazione accademica richiesta nel bando di concorso in data 30 dicembre 2016 per la nomina di 3 ufficiali del ruolo speciale nelle Capitanerie di porto; in entrambi i bandi di concorso il titolo di laurea corrisponde a titolo di studio previsto dall’art. 652, comma 1, del decreto legislativo n. 66, per l’ammissione al concorso per l’alimentazione straordinaria dei ruoli normali degli ufficiali in servizio permanente, nonché al titolo previsto dall’art. 658 per l’ammissione al concorso per l’alimentazione straordinaria dei ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente;
secondo il contratto collettivo nazionale 200-2009, relativo al personale del comparto Ministeri, i laureati in Infermieristica sono inquadrati nell’area 3ª dei funzionari sanitari, corrispondenti al personale militare arruolato nel corpo degli ufficiali dei gradi direttivi e non al personale inquadrato nel ruolo dei marescialli;
la tabella annessa al decreto ministeriale 18 aprile 2002, concernente la procedura per il trasferimento del personale delle forze armate e dell’Arma dei Carabinieri, dichiarato inidoneo al servizio militare incondizionato, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, continua a rendere corrispondenti i marescialli infermieri alla professione ausiliaria della area 2ª (assistenti) e non alla qualifica professionale di infermiere,
si chiede di sapere:
se il Ministro della difesa ritenga di dover intervenire, con urgenza, optando per la sospensione o, in alternativa, per la revisione del bando di concorso indetto dalla Direzione generale per il personale militare del 21 febbraio 2017, al fine di garantire ai laureati in Infermieristica l’inquadramento nel ruolo degli ufficiali, grado direttivo, corrispondente al titolo richiesto, così come stabilito per i laureati triennali in Ingegneria nel bando di concorso indetto dalla stessa Direzione in data 30 dicembre 2016;
se intenda verificare, e conseguentemente valutare, i criteri sino ad oggi adottati dalla Direzione generale per il personale militare per la definizione dei ruoli indicati nei bandi di concorso per l’arruolamento del personale militare, segnatamente a quelli indetti per l’immissione a nomina diretta, in base al titolo di studio;
se i Ministri in indirizzo, in linea con il principio di equiordinazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale dei diversi comparti, ed al fine di favorire i giusti processi di mobilità del personale non dirigenziale operante nelle pubbliche amministrazioni, non ritengano opportuno confrontarsi sui criteri di inquadramento del personale militare infermieristico attraverso la comparazione tra gli ordinamenti professionali disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, tenuto conto del titolo di laurea abilitante, dei compiti e delle responsabilità del profilo professionale indicato nelle declaratorie delle aree funzionali.
(3-03607)