Il nuovo codice deontologico degli infermieri e’ gia’ vecchio, non è integrato nel suo tempo. Pertanto integriamolo nel nostro tempo, conformiamolo alle leggi dello stato italiano e ricordiamo che Non compete all’infermiere ,ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli, usare padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto.
Sent. N. 1078 RG n. 9518/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985 .
sent. N. 1116 del 21 luglio 1995 Cassazione Sez. V “per mansione inferiore si intende quella assegnata (da una norma) ad una diversa qualifica e che, invece, viene svolta da una qualifica superiore con carattere di continuità, prevalenza ed esclusività”
sent. N. 24293/2008 Corte di Cassazione chiamata a decidere sul caso di mansioni inferiori ha stabilito: “richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte al riguardo, la modifica delle mansioni di cui all’art. 2103 C.C. non può avvenire in maniera dequalificante ma deve essere mirata al perfezionamento e all’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizie acquisite nella fase pregressa del rapporto.
Le mansioni inferiori svolte dal ricorrente, sono state ritenute elementari, estranee alle esperienze professionali pregresse, aventi in sé un maggior rischio di fossilizzazione delle capacità della dipendente medesimo”
Cass. Sez. Lav. N. 7018 del 27 maggio 2000 ha postulato la prevalenza delle mansioni sostanziali su quelle formali nel senso che, “per individuare l’illecito mansionale, non è indispensabile acclarare la presenza di un atto formale, essendo sufficiente che il lavoratore svolga mansioni inferiori de facto”.
Cass. Sezione Lavoro n. 7453 del 12 aprile 2005 “vieta all’Azienda di mutare le mansioni senza l’accordo del dipendente”
Tribunale Civile di Milano sez. Lav. N. 2908 del 5.11-29.12. “se l’organico è inadeguato e il dipendente è obbligato, anche di fatto , a svolgere mansioni non attinenti al proprio profilo funzionale, ha diritto al risarcimento per lesione della dignità professionale in quanto deve sopperire ad un gravoso ed improprio cumulo di mansioni. Ne consegue che ha diritto al risarcimento valutato in via equitativa ex art.1226 C.C.
Cass. Sez. Lav. N. 6419 del 17 maggio 2000 “ nel pubblico impiego sono vietate le mansioni inferiori o promiscue”
Cass. Sez. Lav. N. 1307 del 7 febbraio 1998 “il dipendente può rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa contestata se essa è ritenuta dequalificante”
Alfio Stiro