Infermiere e Paramedico: due figure separate e distinte.
La figura del “Paramedico” e quella dell’ “Infermiere” molto spesso vengono impropriamente associate, complice anche la grande mole di telefilm proveniente dagli Stati Uniti d’America che ha contribuito alla diffusione di definizioni e ruoli che però non ci appartengono;
Facciamo chiarezza a riguardo.
Il paramedico è una figura riconosciuta in molti Paesi anglofoni quali USA, Regno Unito, Canada, ect, ma NON è presente in Italia; il paramedico è un tecnico dell’emergenza, la cui formazione ed inquadramento giuridico sono profondamente differenti da quelli dell’infermiere. Vediamo perché.
Il paramedico è la massima qualifica che un EMT (tecnico dell’Emergenza Tecnica) può ottenere; di seguito ecco le 4 categorie ed i livelli:
1. EMT B (Basic): Corso di formazione di 110 h/ Abilitazione all’esecuzione di manovre non invasive di soccorso ed assistenza ai pz. nella somministrazione di farmaci già prescritti;
2. EMT I (Intermediate): Corso di formazione di variabile da alcuni mesi ad un anno, con integrazione di tirocinio in ospedale e su ambulanze ALS (Avanced Life Support);
EMT I/85: Autorizzazione a compiere alcune manovre invasive o diagnostiche, come terapie endovena, utilizzo di strumenti per garantire la pervietà delle vie aeree, interpretazione ecg.
EMT I/99: Autorizzazione alla decompressione di uno pneumotorace, l’intubazione endotracheale, drenaggio nasogastrico, lettura di un elettrocardiogramma e la somministrazione di farmaci per il trattamento di alcune aritmie.
3. EMT P (Paramedic): Il paramedico effettua corsi di formazione variabili dagli 8 mesi ai 4 anni e può effettuare interventi invasivi come cricotiroidotomia, toracotomia, iniezione intraossea, posizionamento cvc, sutura di ferite. E’ formato per le l’interpretazione di ecg a 12 derivazioni, defibrillazione manuale, cardioversione e somm.ne di molti farmaci (in alcuni Stati, tutti)
Si evince, dunque, come tale figura abbia una formazione completamente differente da quella di un Infermiere, che ha attraversato nel corso degli anni importantissimi cambiamenti e modifiche a livello formativo e giuridico,oltre ad avere un ruolo sanitario a tutto tondo nel panorama ospedaliero e territoriale.
Di seguito, un breve excursus di tale evoluzione:
-Con la Legge del 19 Novembre 1990 num. 341 nasce il Diploma Universitario triennale di I° Livello in Scienze Infermieristiche;
-Con la Legge 502 del 30 Dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” diventa necessario il diploma superiore per accedere ai corsi Universitari. Vengono dunque soppressi i precedenti corsi di formazione regionali;
-Con il D.M. 14 Settembre 1994 n. 739 Nasce il PROFILO PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE:
<<L’infermiere è il professionista sanitario che, in possesso del diploma di laurea abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica>>;
Inizia qui un fondamentale processo di responsabilità ed autonomia professionale.
-Con la Legge del 26 Febbraio 1999 n. 42 viene abolito il “Mansionario” ( che era stato istituito con il D.P.R. 14 marzo 1974 N. 225 [modifica del R.D. del 2 Maggio 1940 n. 1310 sulle mansioni dell’infermiere
-La Legge n. 251 10 agosto 2000 “DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE,TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E PROF. OSTETRICA” riconosce l’efficacia di un organizzazione autonoma dell’assistenza infermieristica e nasce una nuova figura di dirigente infermieristico con responsabilità organizzative;
-Con il D.M. 2 aprile 2001 “DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DELLE LAUREE UNIVERSITARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE” vengono rideterminati i percorsi formativi per le professioni sanitarie. Il Diploma Universitario triennale viene convertito in laurea triennale, piu due in scienze infermieristica;
-La Legge n. 43 1 febbraio 2006 stabilisce che per l’accesso alla funzione di coordinamento è necessario il relativo Master universitario. Iniziano i primi dottorati di ricerca in Scienze Infermieristiche;
Attualmente l’ultima versione del Codice Deontologico dell’infermiere è quello dell’anno 2009.
E’ evidente come la nostra formazione universitaria, oltre alla possibilità di Master, Laurea Specialistica, Dottorato, obbligo al conseguimento dei crediti ECM, il continuo sviluppo formativo, non possa essere sovrapponibile alla formazione dei paramedici.
Siamo semplicemente due figure differenti, come sono differenti per l’appunto responsabilità, autonomie, formazione ed inquadramento giuridico.
E’ giusto fare chiarezza, in un tempo storico in cui sempre di più si tende all’approssimazione ed al “sentito dire”.
Proprio poco tempo fa, in un famoso programma a quiz sulle nostre reti nazionali è stata data la definizione di “Paramedico” per le figure professionali di Infermiere, Fisioterapista ed Analista, davanti ad oltre 4 milioni di telespettatori.
Noi siamo Infermieri, i Fisioterapisti sono Fisioterapisti e via discorrendo, ognuno secondo il suo inquadramento e la sua professionalità.
Risulta così importante fare questa distinzione tra Infermiere e Paramedico in un Paese come l’Italia, perché purtroppo ancora oggi tale termine viene utilizzato improriamente per indicare una figura “inferiore” al medico, quasi come se esistesse una scala gerarchica, come se fosse sempre e comunque necessario innalzare il medico al culmine della piramide e distinguere tutto il resto.
E’ ancora necessario ribadire che ogni professionista sanitario ha le sue conoscenze e le sue competenze, peculiari del suo percorso di studi, diverse da quelle del suo collega; sfiora il ridicolo dover, ancora oggi nel 2017, specificare un concetto così ovvio che dovrebbe essere alla portata di tutti.
Basta con i minestroni, basta con l’approssimazione.
L’infermiere attualmente è un professionista responsabile, dinamico ed autonomo, nonostante (spesso anche per nostra stessa colpa), in molte realtà del nostro Paese qualcuno abbia ancora interesse a dimenticarlo.
Di Roberta Falvo
NurseNews.eu
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