Il medico reperibile nei giorni festivi, ha diritto al risarcimento per mancato riposo settimanale.
La I sezione Lavoro della Cassazione, con sentenza n. 14770/17 depositata il 14 giugno, ripercorre alcuni principi sui diritti del personale medico/sanitario ospedaliero.
Alcuni medici agivano in giudizio contro l´Azienda Sanitaria Locale datrice di lavoro, per ottenere il riconoscimento del diritto a fruire del riposo compensativo a fronte del servizio di pronta disponibilità svolto in giorni festivi, il risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo; la maggiorazione per il lavoro straordinario svolto in caso di chiamata effettiva.
Il Tribunale di Massa prima e la Corte d´Appello di Genova dopo, respingevano le domande avanzate dal personale medico, che quindi non tardava a ricorrere in Cassazione, supportando il ricorso con diversi motivi di gravame.
I ricorrenti, chiarendo che, nel lasso di tempo in cui un medico è reperibile, egli è da considerarsi “in servizio”, per il fatto che in qualsiasi momento deve essere pronto a dare la sua disponibilità in caso di chiamata, e considerando quindi la reperibilità come lavoro effettivo, reclamavano la concessione del riposo compensativo, a prescindere che essi avessero espressamente manifestato la volontà di godere del suddetto riposo oppure no.
Su questo specifico punto, il ricorso si rivelava infondato, essendosi, a parere della SC la pronuncia impugnata, conformata al principio per cui il servizio di reperibilità “passiva”, ossia quando il lavoratore non viene effettivamente chiamato, non può essere equiparato al lavoro effettivo, per cui “dalla prestazione del servizio non deriva automaticamente il diritto del dipendente a fruire del riposo compensativo, che invece è rimesso ad una sua scelta. Ne consegue un obbligo del datore di lavoro a concedere la giornata di riposo compensativo solo se il dipendente ne abbia fatto richiesta”.
Anche la richiesta dei ricorrenti, di maggiorazione dello stipendio, risultava esclusa, e ciò correttamente. Infatti, la Cassazione chiariva che, il divieto di monetizzazione e attribuzione di trattamenti retributivi non previsti dal CCNL, e la disciplina dell´orario di lavoro dettata per il personale del servizio sanitario nazionale “escludono che possa essere ritenuto “straordinario” il lavoro prestato nei giorni successivi a quello nel quale doveva essere goduto il riposo settimanale”.
La protesta dei medici circa l´esclusione del diritto al risarcimento del danno per non aver fruito del riposo settimanale nei casi di reperibilità attiva, trovava invece accoglimento.
La sentenza impugnata aveva violato il principio giurisprudenziale secondo cui “la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché l´interesse del lavoratore leso dell´inadempimento datoriale, ha una diretta copertura costituzionale nell´articolo 36 Cost. (“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”), sicchè la lesione dell´interesse, espone direttamente il datore al risarcimento del danno”.
La Suprema Corte accoglieva quindi solo in parte i motivi di ricorso, e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d´appello diversamente composta.
Avvocatirandiguerrieri