La somministrazione dei farmaci è attività riservata agli Infermieri; i quali hanno un ruolo di garanzia nei confronti dei pazienti e deveno adempiere a tale funzione NON in modo “meccanicistico”, ma con spirito critico per identificare eventuali errori prevenibili (Cass. n. 16336/15) ( Art. 1, comma 3, DM n. 739/1994).
Dunque, secondo il Giudice l’ errore commesso era inescusabile, essendosi l’Infermiera fidata delle indicazioni dell’ O.S.S. (peraltro, sua sottoposta), senza verificare lo stato di salute e, nel caso in specie, addirittura dellla presenza in struttura del paziente.
Il Giudice, richiamando i precedenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 16336/15) ha osservato che, al fine di giustificare il licenziamento, il “pregiudizio all’ incolumità delle persone” può essere anche solo “potenziale” e non necessariamente “attuale”, purchè concreto e non meramente ipotetico.