E’ tale soggetto che deve dimostrare l’assenza dell’inadempimento o la circostanza che questo sia risultato eziologicamente irrilevante
La Corte di cassazione, con la sentenza numero 24073/2017 del 13 ottobre (qui sotto allegata), è tornata a ribadire le regole del riparto dell’onere probatorio in caso di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti dei pazienti.
In particolare, conformandosi a un orientamento ormai consolidato e cristallizzato dalla recente legge Gelli (che ha fugato ogni ipotetico dubbio sulla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria), i giudici della terza sezione hanno confermato che il paziente danneggiato, attore, che chiede alla struttura il risarcimento del danno da responsabilità medica è tenuto a dimostrare esclusivamente l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e ad allegare l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a cagionare il danno che si lamenta.
Fatto ciò, è la struttura sanitaria convenuta, quale debitore, a dover dimostrare o che non vi è stato alcun inadempimento o che, pur essendovi stato, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Studio Cataldi