Lo ha stabilito il Tribunale di Venezia che ha assolto un infermiere professionale (dipendente di una cooperativa e in possesso di tutti i titoli di studio) dall’accusa di abusivismo per non essere iscritto all’Ipasvi. Assolto anche il presidente della cooperativa accusato di omessa denuncia. Il motivo? Per i giudici manca il decreto legislativo che avrebbe dovuto prevedere obbligo iscrizione anche per i dipendenti pubblici.
Manca il decreto che istituisce gli albi per le professioni sanitarie con l’obbligo di iscrizione anche per i dipendenti pubblici. Questa la ratio seguita dai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Venezia che ha assolto un infermiere professionale (dipendente di una cooperativa e in possesso di tutti i titoli di studio) dall’accusa di abusivismo per non essere iscritto all’Ipasvi. Assolto anche il presidente della cooperativa accusato di omessa denuncia. Il motivo? Vediamo cosa dice la sentenza:
“La legge 43/2006 ha istituito gli Ordini professionali, ma avrebbero dovuto essere creati gli Albi per ognuna delle professioni indicate, quindi anche per quella di infermiere professionale, con obbligatorietà d’iscrizione pure per i pubblici dipendenti, però la mancata emanazione del decreto legislativo delegato ha impedito la effettiva attuazione di tale previsione normativa. Consegue che rimane vigente la disciplina di cui al D.Lvo 233/1946, secondo cui l’obbligo d’iscrizione all’Albo è previsto solo per gli esercenti la professione sanitaria, non già per i sanitari che lavorino per la PA. Pertanto, va ritenuto pacificamente che l’infermiere abbia lavorato, sulla base di un titolo professionale adeguato, idoneo e riconosciuto, quale dipendente (di una cooperativa) e non quale libero professionista per cui non tenuto obbligatoriamente all’iscrizione all’albo”.
Così la seconda sezione penale del Tribunale di Venezia ha assolto dall’accusa di abusivismo un infermiere che senza essere iscritto all’albo professionale esercitava la professione d’infermiere professionale presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di Mirano (Aulss 13) e il presidente della Cooperativa titolare dell’appalto perché aveva omesso di attivarsi, ancorché consapevole, al fine d’impedire la presunta abusiva attività d’infermiere professionale da parte del socio della cooperativa.
Sentenza Tribunale Venezia
Fonte: quotidianosanità.it
Di: Amato Angelo