Ddl Lorenzin cambiamento storico per gli infermieri –
Ecco i nuovi Ordini sanitari, OSS e osteopati riconosciuti. Nulla da fare per infermieri e fisioterapisti nelle farmacie.
Il Ddl Lorenzin che riforma gli Ordini professionali del comparto Sanità è stato approvato dalla Camera dei Deputati,adesso il testo tornerà al Senato per
l’approvazione.
Si aggiungono agli ordini di medici e chirurghi, veterinari e farmacisti, quelli per:
Professioni Infermieristiche, Biologi, Ostetrica,Tecnici sanitari di radiologia medica,
Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Con la nascita dell’Area delle professioni socio sanitarie saranno finalmente riconosciuti gli Operatori Socio Sanitari.
Il testo approvato alla Camera dei Deputati contiene 17 articoli.
È stato eliminato purtroppo l’articolo 16, con il quale veniva permesso ad altri professionisti della salute oltre i medici e veterinari di operare all’interno delle farmacie.
Vedi
articolo 1: delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Il Governo ha 12 mesi di tempo per approvare una serie di decreti legislativi, nel rispetto delle norme dell’Unione Europea e degli standard internazionali per l’etica nella ricerca medica sugli esseri umani;
articolo 2: stabilisce con chiarezza quali sono i comitati etici territoriali, che non potranno essere più di 40, ai quali si affiancano quelli a valenza nazionale (per un massimo di 3), di cui uno dovrà essere adibito alla sperimentazione pediatrica;
articolo 3: introdotto un piano per la diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere. Questo compito spetta al Ministero della Salute entro il termine di 12 mesi dall’approvazione della legge;
articolo 4:
la riforma delle professioni sanitarie.
Viene introdotta la possibilità di istituire nuovi Ordini professionali – (albi con iscritti superiore a 50mila).
articolo 5: introduce l’area delle professioni socio sanitarie, con il riconoscimento come personale sanitario – e non più tecnico – per OSS, assistenti sociali, sociologi ed educatori;
articolo 6: stabilisce quali sono le procedure per la nascita di nuove professioni sanitarie.
Ci può essere riconoscimento in seguito al recepimento di una direttiva comunitaria, o su richiesta delle associazioni professionali che le rappresentano. Il Ministero della Salute, una volta valutata la loro istanza, a decide se accogliere la richiesta di riconoscimento. Una volta istituita una nuova professione bisognerà stabilire il titolo professionale, il campo d’impiego.
articolo 7: riconoscimento delle professioni dell’osteopata e del chiropratico. Sarà un accordo stipulato nella Conferenza Stato-Regioni – da sottoscrivere entro il termine di tre mesi – a stabilire gli ambiti di attività e le funzioni di queste due professioni. Il Ministero dell’Istruzione, entro sei mesi, dovrà invece definire il percorso universitario necessario per accedere alle due professioni;
articolo 8:
il Consiglio Nazionale dei Chimici cambia in Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici;
articolo 9:
Biologo e psicologo sono professioni sanitarie;
articolo 10: prevede l’istituzione dell’elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici presso l’Ordine degli ingegneri;
articolo 11: modifica del testo della Legge Gelli sulla responsabilità medica, in particolar modo sull’azione di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti del professionista sanitario in caso di dolo o colpa grave.
Ad esempio viene stabilito che l’importo della sanzione amministrativa non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta lesiva. A sua volta la rivalsa richiesta dalla compagnia assicurativa non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva.
articolo 12: apporta delle modifiche al reato di esercizio abusivo della professione.
Nel dettaglio sono state aumentate le sanzioni, con la sanzione amministrativa che va dai 10mila ai 50mila euro, più la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
La pena può aumentare fino ad un massimo di 5 anni di reclusione (e 75mila euro di multa) qualora il professionista abbia indotto altre persone a commettere lo stesso reato. Se l’abuso riguarda una professione per la quale è richiesta un’abilitazione speciale concessa dallo Stato – o di un’arte sanitaria – la reclusione va dai 3 ai 10 anni.
articolo 13: sanzioni per il farmacista che commercia sostanze dopanti, senza prescrizione medica, con la pena che va dai 2 ai 6 anni di reclusione e dai 5mila ai 77mila euro di multa;
articolo 14:
Nel delitto colposo consiste in un’aggravante l’aver recato un danno a persone ricoverate presso strutture sanitarie;
articolo 15: disposizioni per la formazione medica specialistica dei medici extracomunitari
Viene concessa la possibilità ai cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico conseguita nel Paese di appartenenza di partecipare alle iniziative di formazione o di aggiornamento – comprese quelle che richiedono un’attività clinica – senza ottenere il riconoscimento del titolo ma con la sola autorizzazione fornita dal Ministero della Salute. Autorizzazione che non potrà avere una durata superiore ai due anni;
articolo 17: modificato il ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute, con la riduzione del divario che c’è tra gli stipendi dei dirigenti delle professionalità sanitarie dipendenti da enti ed aziende del SSN e quelli del Ministero della salute;
articolo 18: “Disposizioni finali” con le quali vengono salvaguardate le competenze legislative delle Regioni – sia a statuto ordinario che statale – e delle province autonome.
Di: Amato Angelo
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