Il datore di lavoro ha molti obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro: dalla valutazione dei rischi alla redazione del DVR, dalla nomina del medico competente, del responsabile RSPP, alle sinergie con il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, vediamo tutti gli adempimenti a cui è tenuto secondo il Testo Unico D. Lgs. n. 81 del 2008.
Il datore di lavoro oltre ad essere il normale capo della struttura aziendale, essere colui che detiene o supervisiona il potere amministrativo, direttivo e di controllo, ha anche degli importanti obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali obblighi indicati nel Testo Unico D. Lgs. n. 81 del 2008 vanno dalla valutazione dei rischi, alla redazione del DVR, dal controllo delle attività di prevenzione e protezione dell’RSPP, dei lavoratori e degli RLS in materia sicurezza, fino alla predisposizione di tutte le misure in prima persona, se il ruolo ricoperto è quello di DLRSPP. Approfondiamo tutti questi aspetti.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, riprendendo la nozione già introdotta dal D. Lgs. n. 626 del 1994, definisce il datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. La definizione di azienda invece è “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato”.
Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
La definizione di datore di lavoro fa riferimento alla responsabilità dell’organizzazione aziendale o di una unità produttiva. Rispetto al passato la responsabilità, anche di natura penale, è stata indirizzata verso un profilo sostanziale più che formale: Il soggetto responsabile è chi è effettivamente titolare dei poteri giuridici di adozione delle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E può essere anche il dirigente o il preposto.
Si è consolidato il principio di effettività sancito dalla giurisprudenza secondo il quale la responsabilità penale grava sull’effettivo gestore della realtà aziendale. Ciò è in linea con la definizione dell’esercizio di fatto di poteri direttivi dell’art. 299 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro che, trattando le disposizioni in materia penale recita: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (definizioni di datore di lavoro, dirigente e preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. Questo soggetto può essere il datore di lavoro.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili: Valutazione dei rischi e DVR. Chiariti gli aspetti relativi al ruolo di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per il datore di lavoro comunque gravano alcuni compiti o obblighi o responsabilità, alcuni dei quali non possono essere delegati ad altri soggetti. Il datore di lavoro deve provvedere, secondo l’art. 17 del D. Lgs. n. 81 del 2008:
Alla valutazione dei rischi;
All’elaborazione e aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei rischi), anche secondo le procedure standardizzate (DVRS);
Alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
La delega di funzioni a dirigenti, preposti, RSPP, RLS e medico competente
Il datore di lavoro poi deve individuare e attuare le specifiche misure di prevenzione e protezione avvalendosi della collaborazione di alcune figure aziendali alle quali fornisce la delega di funzioni, nelle modalità previste dall’art. 16 del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro. Le figure coinvolte in materia di sicurezza sono:
Il dirigente;
Il preposto;
I lavoratori;
RSPP (Responsabile del servizio di protezione e prevenzione);
RLS (Responsabile dei lavoratori per la sicurezza);
Il medico competente.
L’art. 16 dice: “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
che essa risulti da atto scritto recante data certa;
che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Essa non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
L’adozione di un modello organizzativo assolve l’obbligo di delega di funzioni. Il comma 3 dell’art. 16 stabilisce che “L’obbligo di delega di funzioni si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e di controllo di cui all’art. 30, comma 4”. L’art. 30 citato parla di modelli di organizzazione e di gestione, secondo il D. Lgs. n. 231 del 2001. Con tale modello deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
alle attività di sorveglianza sanitaria;
alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Se tale modello organizzativo prevede un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, l’obbligo di delega di funzioni si intende assolto.
Il soggetto delegato può a sua volta delegare. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Obblighi del datore di lavoro (o del dirigente)
A disciplinare gli obblighi delegabili del datore di lavoro, oppure del dirigente che attua le direttive del datore di lavoro, è l’art. 18 del D. Lgs. n. 81 del 2008: “Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo;
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR), anche su supporto informatico e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste;
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica una volta all’anno come minimo;
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Obbligo comunicativo all’Inail. Tra gli obblighi del datore di lavoro c’è anche la comunicazione in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni.
L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Un ulteriore obbligo verso l’Inail è la comunicazione in via telematica, in caso di nuova elezione o designazione, dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Obbligo di informazione al RSPP e al medico competente. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
la natura dei rischi;
l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
i dati di cui alle comunicazioni all’INAIL sopra descritte e quelli relativi alle malattie professionali;
i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
L’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro e al dirigente. La delega di funzioni, l’affidamento dei vari incarichi in materia di sicurezza ai preposti, gli RSPP, gli RLS, ecc. non esclude da responsabilità il datore di lavoro o il dirigente delegato. Lo stabilisce il D. Lgs n. 81 del 2008 al comma 3 dell’art. 18: “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.
Datore di lavoro DLRSPP. Nelle piccole realtà capita molto spesso che il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) venga svolto direttamente dal datore di lavoro. Il T.U. sulla salute e sicurezza prevede tale ipotesi. Per essere DLRSPP è necessaria la frequenza di specifici corsi di formazione basati su 4 moduli e differenziati in base al rischio basso (16 ore), medio (32 ore) o alto (48 ore) ed alla classificazione Ateco. In alcune realtà però tale ruolo è escluso, si tratta di realtà a rischio elevato. Vediamo la formazione del datore di lavoro responsabile RSPP.