Sanzioni raddoppiate sul mancato rispetto dell’orario di lavoro. È l’effetto della conversione in legge del Dl 145/2013 (legge 9/2014), il cosiddetto pacchetto «destinazione Italia» – intervenuto anche sul lavoro nero – che nella versione originaria aveva però decuplicato alcuni importi.
La portata dell’intervento normativo è stata dunque ammorbidita e contingentata al raddoppio di alcune sanzioni amministrative, come ha chiarito anche la circolare del Lavoro 5/2014 (si veda Il Sole 24 Ore del 5 e del 6 marzo).
Vediamo, dunque, come sono stati rimodulati gli importi delle sanzioni per le violazioni sull’orario di lavoro e sui riposi.
L’orario di lavoro
In particolare, è stato previsto l’incremento in misura doppia delle sanzioni sulle violazioni della durata massima settimanale dell’orario di lavoro, del riposo settimanale e di quello giornaliero (è intervenuto in questo senso il comma c), del l’articolo 14, del decreto 145/2013, attraverso la modifica dei commi 3 e 4, dell’articolo 18-bis, del Dlgs 66/2003).
La disposizione modificata si applica alle condotte illecite commesse dal 24 dicembre 2013, la data di entrata in vigore del Dl 145/2013.
Restano comunque fuori dal l’aumento le sanzioni correlate alla violazione del diritto di godimento delle ferie (comma 1, del l’articolo 10, del Dlgs 66/2003).
Con la conversione in legge del decreto 145/2013 si sblocca quindi lo stand-by disposto dal Lavoro con la lettera circolare 22277 del 27 dicembre 2013: in via cautelativa, infatti, la linea del ministero era stata quella di attendere il testo definitivo per la notificazione dei verbali riferiti alle violazioni messe in atto dal 24 dicembre 2013.
La durata massima settimanale dell’orario di lavoro, in base al l’articolo 4 del Dlgs 66/2003, non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, incluse le ore di straordinario. Il rispetto di questa media deve avvenire nell’ambito di un periodo di riferimento, di norma pari a quattro mesi, fatte salve specifiche disposizioni della contrattazione collettiva.
Su questo punto, il ministero del Lavoro (con la circolare 8/2005) ha chiarito che nel computo delle ore, oltre alle ferie e alla malattia – già escluse dallo stesso decreto – non devono essere considerate neanche le assenze dovute a gravidanza e infortunio. Tutti i restanti periodi di assenza, con diritto alla conservazione del posto, sono invece ricompresi nell’arco temporale di riferimento, sia pur con indicazione delle ore pari a zero.
Nell’attuale formulazione legislativa, la sanzione per il superamento dei limiti sopra citati è compresa tra 200 e 1.500 euro.
Se però la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di riferimento, l’importo sale da 800 a 3mila euro. Inoltre, se nella violazione sono coinvolti più di 10 lavoratori o questa si è protratta per almeno cinque periodi, la sanzione va da 2mila a 10mila euro.
Il riposo settimanale
L’altro aumento riguarda poi le violazioni legate al mancato rispetto del riposo settimanale: l’articolo 9, del Dlgs 66/2003, stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, a eccezione dei casi previsti dalla norma stessa. Con le modifiche apportate dalla legge 133/2008, il periodo di riposo consecutivo deve essere calcolato come media in un arco temporale non superiore a 14 giorni.
Nel caso del mancato rispetto del riposo settimanale, si applica la sanzione prevista per il superamento delle quarantotto ore settimanali di media, con gli stessi importi e scaglioni elencati sopra.
Il riposo giornaliero
Infine, per quanto riguarda il riposo giornaliero, le nuove sanzioni prevedono l’importo da 100 a 300 euro se la violazione coinvolge fino a cinque lavoratori o due periodi di riferimento.
Gli importi passano da 600 a 2mila euro, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore. Se riguarda più di dieci lavoratori o almeno cinque periodi, l’importo va da 1.800 a 3mila euro. Bisogna precisare che le condotte appena citate si riferiscono al mancato rispetto del diritto del lavoratore a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (comma 1, dell’articolo 7, del Dlgs 66/2003).
Il riposo deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Le violazioni sull’orario di lavoro non possono accedere alla procedura di diffida prevista dal l’articolo 13 del Dlgs 124/2004.
Fonte
Il sole 24 ore