Gli orari di lavoro includeranno e contabilizzeranno 10 minuti complessivi – tra entrata e uscita -, per turno di lavoro, necessari alla vestizione e svestizione degli indumenti. Negli ambiti organizzativi con articolazione degli orari di lavoro sulle 24 o 12 ore, in cui sia indispensabile la continuità assistenziale, sono riconosciuti 15 minuti complessivie tra cambio divisa e passaggio consegne. La delibera
Varate dalla Regione Toscana le linee di indirizzo in materia di tempi di “vestizione e passaggio di consegne” del personale non dirigenziale del Servizio sanitario regionale. Le stabilisce una delibera presentata dall’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e approvata nel corso dell’ultima seduta di Giunta.
Secondo il decreto legislativo dell’8 aprile 2003, per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Una delle questioni più volte affrontata dai sindacati del comparto sanità è, appunto, quella dei cosiddetti tempi di “vestizione e passaggio consegne”. In mancanza di una disciplina di questa materia nell’ambito dei contratti nazionali collettivi di lavoro, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale si sono mossi in ordine sparso, talvolta a seguito di una contenzioso, per cui all’interno del Ssr coesistono situazioni molto diversificate.
“C’era l’esigenza di un coordinamento a livello regionale sulla materia – dice l’assessore Stefania Saccardi – E c’era grande attesa per queste linee di indirizzo stilate dalla Regione, che uniformeranno i comportamenti relativi a vestizione e passaggio di consegne del personale sanitario e tecnico sanitario e altro personale interessato del comparto sanità. So che questo atto è stato accolto con grande favore dai sindacati”.
Ecco cosa dicono le linee di indirizzo. Nei casi in cui gli operatori debbano indossare apposite divise sul luogo di lavoro per lo svolgimento della propria prestazione, gli orari di lavoro includono e contabilizzano 10 minuti complessivi – tra entrata e uscita -, per turno di lavoro, necessari alla vestizione e svestizione degli indumenti.
Qualora il tempo necessario per il cambio divisa interferisca con la continuità assistenziale, gli orari di lavoro saranno adeguati per tale contabilizzazione, fatte salve le circostanze per cui i tempi di vestizione risultino comunque assicurati dall’organizzazione del settore assistenziale.
Negli ambiti organizzativi con articolazione degli orari di lavoro sulle 24 o 12 ore, in cui sia indispensabile la continuità assistenziale, che garantiscono il passaggio di consegne inerenti agli utenti sono riconosciuti, per turno di lavoro, 15 minuti complessivamente tra cambio divisa e passaggio consegne.
Le linee di indirizzo – stabilisce la delibera – dovranno essere utilizzate solo per il futuro, senza possibile applicazione retroattiva.
2 agosto 2017