In verità dovrebbe chiedersi se esiste una normativa che comprenda nell’assistenza infermieristica anche l’assistenza di base visto che già con l’accordo di Strasburgo del 1973, ratificato in Italia proprio con il D.P.R. n. 225/74, l’assistenza di base non è mai stata attribuita all’Infermiere Professionale, ma al generico.
Eviterei inutili dissertazioni visto la Sua ostinazione nell’ affermare le Sue tesi, le cito alcune norme e La invito a studiarle, potrebbero tornarLe utili e aiutarlo a rivedere la Sua posizione.
1) il Decreto 14 settembre 1994, n. 739 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 09 gennaio 1995, n. 6 – all’art. 1. comma 3, paragrafo f) recita: “L’infermiere per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto” e non che“si avvale, ove presente o se presente o se l’amministrazione provvede, del personale di supporto”.
La legge 26 febbraio 1999 n. 42
Per professioni intellettuali si intendono quelle che, seppur la prestazione si concretizzi in un fare materiale, si fondano su conoscenze teoriche o tecniche evolute che rendono l’atto una conseguenza di un processo mentale basato su principi e metodologie scientifiche.
La giurisprudenza con la famosa sentenza della Suprema Corte di Cassazione che, con sent. n. 1078, RG n. 9518/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985, ha statuito: “Non compete all’infermiere, ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli dell’unità del paziente, usare padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”. Nella causa de qua, l’ausiliaria che si era rifiutata di svolgere queste mansioni attribuendole erroneamente all’infermiere, è stata licenziata e la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per inadempimento contrattuale così come avevano già fatto i giudici di prime cure.
In poche parole, usando la terminologia della Suprema Corte di Cassazione, le attività elementari non possono essere attribuite ad una professione intellettuale soprattutto se la legge prevede a tutela della sua genuinità, uno specifico reato propri (abusivismo) perché si fonda sul conseguimento di un titolo abilitante rilasciato dallo stato.
Giova ricordare che è onere dello scrivente della circolare, indicare la norma fondante il vincolo regolamentare. – Ex plurimis Suprema Corte di Cassazione, SS.UU., n. 23031 del 02.11.2007.
NurseNews. Eu
Matteo Incarviglia.