sentenza pubblicata l’11 dicembre 2017 (link)
La vicenda riguarda l’impugnazione di una delibera regionale della Sardegna che aveva disposto i criteri e le modalità di accreditamento diretto degli studi professionali dei fisioterapisti con il SSN ed è stata l’occasione per fissare alcuni principi fondamentali in materia di esercizio delle attività riabilitative, ribadendo anche quali siano gli esatti confini dell’autonomia del fisioterapista rispetto al ruolo del Medico specialista in Riabilitazione.
Nella sostanza, la sentenza (che è definitiva in quanto emanata dall’organismo superiore di giustizia amministrativa), affronta con carattere alquanto perentorio il tema dell’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte del Fisioterapista, statuendo che in mancanza di una regolamentazione (ed una distinzione) dei detti elettromedicali in rapporto al rischio per il paziente connesso al loro utilizzo, il fisioterapista che intende utilizzare gli stessi all’interno del suo studio professionale potrà farlo solo ed unicamente se all’interno del medesimo è garantita, come negli ambulatori di FKT, la presenza del medico.
Alcuni spunti interessanti si rinvengono nella sentenza a proposito dell’autonomia professionale del fisioterapista che nel giudizio era stata richiamata dall’AIFI, intervenuta in rappresentanza dei fisioterapisti, per sostenere che non vi fosse alcuna necessità della presenza del medico specialista all’interno della struttura professionale.
Ebbene, il Consiglio di Stato affronta ed analizza in maniera articolata ed approfondita il tema dell’autonomia riconnessa al profilo professionale del fisioterapista, pervenendo ad affermare che la stessa deve pur sempre intendersi limitata in un ambito di individuazione del problema clinico ed al tipo di risposta riabilitativa necessaria che, come ha statuito il Consiglio di Stato, rimane sempre di atto di esclusiva responsabilità medica. Leggendo la sentenza, con particolare riguardo alla pagina 17 nel paragrafo 10.3, risulta definitivamente chiarito che il fisioterapista ha una funzione meramente esecutoria rispetto alle diagnosi del medico fisiatra che non ne permette autonomia all’infuori di una equipe terapeutica, mentre a pagina 12 al punto 6.6 si spiega che il fisioterapista non ha la possibilità di utilizzare autonomamente gli elettromedicali se non in presenza del medico specialista.
Insomma una sentenza che definisce in maniera molto netta i confini dell’autonomia del fisioterapista e, quindi, i limiti di azione della relativa professione.
Avv. Giovanni Sellitto
Ufficio Legale SIMFER