Possibilità aprire un ambulatorio INFERMIERISTICO dove poter effettuare anche terapie antalgiche, E RIABILITATIVA
Per rispondere al quesito specifico occorre analizzare la normativa che attualmente disciplina l’attività dell’infermiere.
Questa ultima è disciplinata dalla legge 26.02.1999 n. 42 recante ” Disposizioni in materia di professioni sanitarie; la quale, abrogando la precedente normativa in materia ( in particolare il regolamento n. 224 del 14.03.1974, c.d. mansionario), ha introdotto la denominazione, con riferimento all’attività infermieristica, di “professione sanitaria” ( non più quindi di professione sanitaria ausiliaria) e soprattutto ha claris verbis stabilito che “il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni ( concernente appunto l’infermiere professionale), è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istituitivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post -base nonché dagli specifici codici deontologici.. ” A norma della citata legge n. 42199 i nuovi riferimenti operativi dell’infermiere possono quindi enuclearsi in tal modo:
1) il profilo professionale (di cui al Regolamento DM 14.09.1994 n. 739);
2) gli ordinamenti didattici (leggesi programmi scolastici);
3) il Codice Deontologico, approvato dal Comitato Centrale IPASVI nel febbraio 1999. Quanto al profilo professionale, l’articolo 1 del DM n. 73911994 richiama espressamente tra l’attività infermieristica anche quella di natura riabilitativa. Quanto agli ordinamenti didattici, nel programma del III anno – I semestre è espressamente previsto l’insegnamento, oltre ad altro, della medicina fisica e riabilitativa.
Quanto infine a1 Codice Deontologico, richiamato come detto espressamente dalla citata legge n. 42199, prevede chiaramente in “Premessa” che l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica subito dopo precisando che essa ” é servizio alla persona ed alla collettività, che si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale ed educativa”.
Da quanto detto consegue che la competenza riabilitativa fa parte a pieno titolo (così come peraltro anche in vigenza dell’abrogato DPR 224/1974) delle competenze proprie dell’infermiere- Pertanto, é senz’altro possibile, ad avviso di chi scrive, l’apertura di un ambulatorio infermieristico dove poter effettuare anche terapie antalgiche, come richiesto dal postulante.
Va solo, per inciso ed ad abundantiam, fatto notare che, mentre in vigenza del citato DPR n. 224,/75 (il c. d. mansionario), ora abrogato dalla legge n. 42/99, si prevedeva che alcune attività, per la ritenuta maggiore complessità, potessero essere svolte solo dietro prescrizione medica e talvolta sotto controllo medico ( vedi articolo 2 DPR 224 cit., in particolare lettere b, c, f, g, q), nulla di ciò si rinviene nella legge che attualmente disciplina detta materia.
Con la conseguenza che il nuovo riferimento deve necessariamente essere l’ambito di competenza, sicché l’infermiere può fare tutto quello per cui è “addestrato e/o che gli è attribuito per norma, con l’unico limite di salvezza previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1 della Legge n. 42/99 che prevede una riserva mansionistica limitatamente alle professioni sanitarie con laurea ( medici, psicologi, ecc..) per certune attività non condivisibili con altri ambiti professionali (si pensi, ad esempio, all’attività diagnostica o chirurgica propria del medico).
Per quel che ci riguarda, va richiamata l’attenzione sul citato articolo 1, comma 2 del DM 73411994 ( Profilo Professionale) che attribuisce proprio natura riabilitativa anche all’assistenza infermieristica, con ciò peraltro venendo a confermare l’allargamento dell’ambito delle competenze condivise con altre professioni (fisioterapisti).
DAL WEB 2013