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Già nel 1985 la Cassazione con sentenza n.1078 del 09/02, chiari’ che non compete all’infermiere Professionale, oggi laureato, ma al personale subalterno ( infermieri generici, ausiliari specializzati,ota,oss ) le mansioni igieniche alberghiere
e precisamente: le cure igieniche, riassettare il letto e cambiare la biancheria; smaltire le sacche di urina; sostituire i pannoloni,rispondere ai campanelli
di richiesta domestica e alberghiera; soddisfare richieste che attengono alle necessità quotidiane dei pazienti; alzare e abbassare le tapparelle; aprire e chiudere le finestre; alzare e abbassare lo schienale del letto; aprire una bottiglia; riempire un bicchiere d’acqua; porgere il telefonino, gli occhiali, la dentiera, una bottiglietta, ecc.; accendere e spegnere la televisione; prendere le lenzuola; chiudere la porta; chiamare un parente al telefono; prendere dall’armadio vestiti, scarpe, calzini; vestire e movimentare il paziente alzandolo di peso nel letto; sollevare il paziente dal letto/carrozzina/comoda e viceversa il più delle volte da solo per accompagnarlo al bagno; usare le padelle e i pappagalli, svuotarli e pulirli; pulire le bacinelle ed ogni presidio usato dal dal paziente; imboccare i pazienti non autosufficienti; vestire il paziente; barellamento dei pazienti a mezzo di carrozzina, barella e letto per il trasportarli verso altri servizi; preparare, lavare ed asciugare il materiale da sterilizzare; pulire, controllare e rifornire i carrelli e gli armadi di servizio; smaltire il materiale sporco usato per l’assistenza; spostare tra le stanze materassi, letti interi e comodini.”
Lo conferma il tribunale del lavoro di Caltanissetta Con sentenza n n.52/ 02/2016
passata In giudicato nel 2019.
In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge,
” Una delle caratteristiche fondamentali della sua missione essenzialmente nomofilattica ed unificatrice, finalizzata ad assicurare la certezza nell’interpretazione della legge.
Non giudica sul fatto ma sul diritto: è giudice di legittimità. Può solo verificare che sia stata applicata correttamente la legge e che il processo nei gradi precedenti si sia svolto secondo le regole (vale a dire che sia stata correttamente applicata la legge processuale, anche in relazione alla formazione e valutazione della prova, oltre che quella del merito della causa).
I pazienti hanno diritto ad un’assistenza dignitosa, visto le tasse che pagano..
le circolari aziendali non possono cambiare le leggi dello stato.
LA “GERARCHIA” Delle FONTI
I livelli della normativa
La legislazione nazionale è ordinata secondo una precisa gerarchia:
1) NORME DI PRIMO LIVELLO
1. Legge
2. D.P.R. – Decreto del Presidente della Repubblica.
3. D.Lgs. – Decreto Legislativo
4. D.L. – Decreto Legge (emanato dal Governo -temporaneo: decade dopo 60 gg se non convertito in
Legge – emanato solo per questioni a carattere di urgenza)
2) NORME DI SECONDO LIVELLO
1. D.M. – Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri)
2. D.P.C.M. – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3. D.C.I. – Delibera Comitato Interministeriale
3) NORME DI TERZO LIVELLO
1. Circolari
2. Interpretazioni
3. Ordinanze
La Costituzione detta le regole ed i principi fondamentali sui quali si basa la nostra Repubblica, e cioè quei
principi che devono reggere i rapporti fra cittadini e fra cittadini e lo Stato, nonché i rapporti politici ed
economici.
Alla Costituzione devono conformarsi tutte le altre norme previste dalle fonti di grado inferiore; se queste
ultime risultano in contrasto, vengono dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale ed eliminate
dall’ordinamento giuridico.
Il raccordo/coordinamento di leggi promulgate in tempi diversi è strutturato con le seguenti regole
fondamentali:
• una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado
superiore;
• tra norme di pari efficacia quelle successive abrogano ed integrano quelle precedenti.
a prassi per cui gli infermieri svolgono mansioni igienico-domestico-alberghiere è una prassi non lecita perchè confligge con la legge che assegna quelle mansioni al personale ausiliario.
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