Corte Ue
Secondo la Corte di giustizia Ue un lavoratore non può perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non ha richiesto le ferie.
I lavoratori non potranno perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non hanno richiesto le ferie. Ed ancora, il diritto all’indennità per ferie non godute non si estingue se il lavoratore passato a miglior vita, ma si trasmette agli eredi. Queste le due significative sentenze (nelle cause C-619/16 e C-684/16) della Corte di giustizia europea.
Corte Ue, le decisioni sui diritti alle ferie annuali retribuite maturati
Il caso, all’attenzione dei giudici del Lussemburgo, è quello di un lavoratore che, al termine del rapporto di lavoro, vede rigettata la richiesta di liquidazione dell’indennità di ferie non godute. Un diniego motivato dal fatto che, due mesi prima della fine del rapporto, il datore di lavoro aveva invitato il lavoratore a fruire della rimanenza di ferie, senza costringerlo a osservare date prefissate. Lo stesso lavoratore ha deciso di usufruire di soli due giorni di tutto il periodo di ferie maturato (quello cd minimo-legale), pari a quattro settimane annue che non può mai essere monetizzato se non alla fine del rapporto lavorativo. Non vedendosi ripagate le ferie non fruite, il lavoratore fa causa all’azienda.
La Corte di giustizia dell’Ue, nel rispondere alla Corte del lavoro tedesca e al Tribunale amministrativo superiore di Berlino ha deciso che i lavoratori non potranno perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non hanno richiesto le ferie.
La stessa Corte ha però evidenziato che «se il datore di lavoro dimostra che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite, dopo essere stato messo nella condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto, le norme dell’Unione non sono contrarie alla perdita di tale diritto, né (in caso di cessazione del rapporto di lavoro) alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria».
Secondo la Corte, infatti, è del tutto incompatibile con l’istituto delle ferie qualunque interpretazione del diritto Ue che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire le proprie ferie annuali al fine d’incrementare la propria retribuzione all’atto della cessazione del rapporto. Perché obiettivo delle ferie è quello di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. La Corte precisa, ancora, che i principi si applicano sia in caso di occupazione nel settore pubblico sia in quello privato.
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