Infermieri demansionati per iscritto da
Rosa Girasella, direttore medico di struttura complessa. La dott.ssa è responsabile della Direzione struttura complessa dell’Ospedale pubblico “Papardo” di Messina ed è salita agli onori della cronaca per aver imposto, per iscritto, agli Infermieri il demansionamento, chiedendo loro di sopperire alla carenza di personale ausiliario.
La Dott.ssa mette per iscritto che gli Infermieri dell’Unità Operativa di Medicina Interna del Papardo devono colmare la carenza di personale OSS, come se le due figure fossero interscambiabili .
Nella sua missiva chiarisce: “si è potuto rilevare che, talvolta, il turno notturno non completa le attività di competenza ed in particolare non collabora all’igiene e alla pulizia dei degenti; ciò crea non poco malcontento fra i dirigenti e gli operatori dei turni successivi che si trovano a dover caricarsi di lavoro aggiuntivo; si fa presente che la eventuale carenza o mancanza di OSS non giustifica tali comportamenti e che i degenti non possono restare fino alla mattina successiva per cui, specie nei casi più urgenti è necessario provvedere”.
E’ come chiedere ad un professore di interscambiarsi con il bidello. La dottoressa evidentemente non conosce le leggi in materia che regolano i vari PROFILI professionali… Dettati legislativi che dovrebbe conoscere approfonditamente in considerazione del ruolo da lei svolto…Questa grave “ignoranza” in materia ha come scopo il sistematico demansionamento dell’ infermiere e la inesistenza del personale di supporto.”Ignoranza” prodotta evidentemente da motivi manageriali che fanno sì che la stessa Dottoressa preferisca non pretendere la presenza dell’Operatore Socio Sanitario a discapito della salute dei cittadini e dell’infermiere che si trova a svolgere non solo il proprio lavoro ma anche il da farsi di figure che per legge dovrebbero essere presenti, ma che in realtà sono insufficienti o, in molti casi, inesistenti…compiti che non rientrano nella sfera del competenze del professionista infermiere….ricordiamo alla dottoressa, ed a chi se ne fosse dimenticato, che l infermiere é il responsabile generale dell’assistenza infermieristica. Egli somministra terapia farmacologica nel corpo umano e non espleta l assistenza domestico-igienico alberghiera, bensì la gestisce avvalendosi del personale ausiliario che dovrebbe perciò essere presente in Ogni turno di lavoro affinché vengano garantite cure igieniche dignitose ed adeguate, come da normative sanitarie vigenti.
A chiedere il ritiro della nota questa volta è il sindacato
FIALS di Messina che insorge contro il primario “ignorante”, a difesa degli Infermieri, tramite il collega Enzo Giangreco, delegato aziendale.
Ricordiamo le seguenti sentenze:
Le sentenze Tribunale Lavoro Roma n. 15564 del 03 ottobre 2012, Roma n. 2771 del 16 febbraio 2012; Tribunale Lavoro Cagliari n. 1287 del 16 agosto 2013 hanno visto dichiarare demansionante per gli infermieri la chiusura dei ROT, il riordino degli armadi e dei carrelli e il riassetto del letto, condannando l’ospedale a risarcire alle nove infermiere demansionate 278.000 euro.
Così anche la Cassazione lavoro n. 1078 del 09 febbraio 1985 aveva dichiarato vietate dagli infermieri il riassetto del letto, l’uso di pappagalli e padelle, rispondere ai campanelli.
Cassazione 19.02.2008, n. 4060, nn. 24293/2008; 16.05/2006 n. 11430; 15.04.2002 n. 5444; 04.11.2003 n. 16530; 26.06.1999 n. 6663; 27.06.1997 n. 5737; 12.04.1996 n. 8939, hanno sanzionato il demansionamento vietandolo.
Secondo il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ordinanza 24 novembre 1999, il demansionamento è un danno grave ed irreparabile che giustifica il procedimento cautelare e l’ordine di reintegra nel proprio profilo professionale (così anche Cass. sez lav., 06.11.2000 n. 14443; 18.10.1999 n. 11727; 11.08.1998, n. 7905; 04.02.1997, n. 1026). La carenza di personale subalterno all’infermiere determina a carico del datore di lavoro un inadempimento contrattuale che si risolve in una situazione lesiva della dignità del lavoratore in quanto comporta un gravoso ed improprio cumulo di mansioni – Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro n. 2908 del 29 dicembre 1999.
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