Con sentenza n. 23063 del 7 novembre 2011, la Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore che veniva trovato in stato di ebrezza durante il turno di reperibilità e, a cui veniva ritirata la patente.
La Suprema Corte evidenzia che l’essere inserito nel turno di reperibilità non può essere equiparato all’essere in servizio effettivo e nell’espletamento delle mansioni lavorative in azienda e che lo stato di ebrezza non può avere automaticamente riflesso sul vincolo fiduciario senza la valutazione delle circostanze e modalità concrete del fatto e del suo contesto.
Nel caso concreto era lo stesso CCNL, applicato al rapporto di lavoro, a non consentire il licenziamento poiché prevede, per un comportamento peggiore dello stato di ebrezza, e cioè la “manifesta ubriachezza”, sanzioni più lievi quali l’ammonizione o al massimo la sospensione.
In definitiva, il provvedimento di licenziamento era da considerarsi eccessivo e non proporzionato alla gravità del fatto