La responsabilità medica condivisa non si applica con errore di mansione specifica. La Cassazione fornisce i limiti della condivisione della colpa: qui il caso esemplare.
La responsabilità medica sancita dalla Legge Gelli assegna la colpa di una cattiva condotta al medico o al professionista sanitario afferente a quella mansione specifica.
La Sentenza della Corte di Cassazione N° 27314/2017 sembra contraddire quanto stabilito sulla responsabilità medica condivisa, ma questa è solo un’opposizione apparente come riportato dal giornale online Money .
L’introduzione della responsabilità civile e penale di medici, infermieri e operatori della Sanità è giunta grazie all’approvazione della Legge Gelli: il fine è tutelare le vittime di malasanità, i professionisti stessi dagli errori per negligenza, distinguere una colpa medica per condotta dalle responsabilità della struttura.
La responsabilità medica di un errore per negligenza o cattiva condotta, tuttavia, non può investire il professionista che non ha quella specifica mansione. La responsabilità medica è dunque condivisa, ma in alcuni casi la Corte di Cassazione prevede una scissione di responsabilità.
Vediamo il caso esemplare della Sentenza citata e cosa prevede la Legge Gelli sulla responsabilità medica nel SSN.
La responsabilità medica e i limiti della condivisione di colpa
La responsabilità medica introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge Gelli assegna una pena specifica al medico o all’operatore sanitario colpevole di cattiva condotta. La responsabilità civile e penale è basata sulle azioni degli operatori della Sanità, a seconda della mansione specifica ricoperta.
A differenza delle strutture sanitarie, su cui grava una responsabilità civile sulla rottura dell’obbligazione verso il paziente, ogni professionista del SSN ricopre compiti e svolge operazioni diverse, pagando per gli errori della sua sfera di influenza.
La responsabilità medica condivisa riguarda la condivisione della pena per operatori diversi che svolgono però la stessa mansione specifica: il medico che sbaglia il dosaggio di un farmaco, l’infermiere che lo somministra consapevole dell’errore, pagano entrambi per condivisione di colpa.
Nel caso della Sentenza 27134/2017, invece, la responsabilità medica si sposta sul singolo operatore del SSN grazie al principio di affidamento, che affida al medico o infermiere la responsabilità della sua specifica mansione, con le conseguenze che un errore di negligenza possono occorrere.
Chiariamone i punti salienti.
La responsabilità medica per mansione specifica: la Sentenza della Cassazione
La responsabilità medica è condivisa solo nelle operazioni o nelle attività in cui le mansioni non sono specifiche. La Corte di Cassazione ricorda che secondo prassi tutti gli operatori del SSN impegnati in una attività medica conoscono la corretta procedura cui partecipano, ma ciò non implica una responsabilità condivisa.
Nella Sentenza 27134/2017 la responsabilità di una sutura male eseguita è ricaduta su un medico, accusato del decesso del paziente. La sutura non era però mansione specifica del medico nell’operazione svolta, per cui l’errore o l’omissione non può essergli imputata.
La responsabilità medica coinvolge il professionista sanitario colpevole di un comportamento rischioso e non chi dirige l’intera operazione, poiché questo significherebbe confondere le competenze professionali tra gli operatori del SSN.