Illegittima nomina commissione esaminatrice Vs. delibera n 372 del 15 Marzo 2019, avente oggetto “selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento incarichi di Dirigenti delle Professioni Sanitarie –
’associazione ADI (Avvocatura Degli Infermieri) interviene ex statuto,
per la tutela e la difesa dell’immagine professionale dell’infermiere e
per vigilare sul rispetto della normativa che riguarda la professione e
che regola il contratto di lavoro in ambito sanitario.
Pertanto, con la presente si contesta la composizione della commissione
esaminatrice come in oggetto perchè posta in violazione di legge.
A tal proposito è appena il caso di ricordare che all’Art. 35 comma 3
paragrafo e del D.lgs 30 Marzo 2001 n. 165 ad litteram legis:
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali.
Giova ricordare altresì che l’art. 35, comma 5.2, del summenzionatdecreto prevede l’emanazione di “linee guida di indirizzo
amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in
materia”.
La disposizione è stata introdotta dal decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75 e si inserisce nell’ambito di un più ampio intervento
riformatore finalizzato ad aggiornare e migliorare la qualità, la
professionalità e le competenze del personale che opera presso le
amministrazioni pubbliche.
La disciplina mira, dunque, tra l’altro, a favorire e raggiungere
l’obiettivo primario dei concorsi pubblici: quello di reclutare i
candidati migliori in relazione alle esigenze delle amministrazioni.
E del tutto evidente che tale obbiettivo non può prescindere da
professionalità specifiche della materia oggetto del concorso.
E’ dunque doveroso che le amministrazioni si preoccupino di assicurare
una composizione equilibrata delle commissioni, in relazione alla
materia oggetto del concorso, che nella delibera de quo non si
ravvisa.
Tutto ciò considerato, ritenuto e dedotto, si invita la S.V. a
ritirare e modificare la delibera nella parte qui contestata.
Si invita l’Assessorato della salute, che legge per conoscenza, ad
intraprendere le iniziative ritenute più idonee per il ripristino della
legalità.
In difetto di quanto sopra entro e non oltre 15 giorni della ricezione
della presente saremo costretti ad intraprendere le vie legali a tutela
della della dignità della professione Infermieristica.
Distinti saluti
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