OPI Torino scrive:
2. DEFINIZIONE DEL TERMINE DEMANSIONAMENTO:
Con il termine demansionamento si intende il fenomeno consistente nel privare il lavoratore delle mansioni pattuite, adibendolo a mansioni inferiori, ovvero sottraendolo (totalmente o parzialmente) a compiti qualitativamente (e talora anche quantitativamente) rilevanti [1].
Il termine demansionamento è prevalentemente utilizzato dalla giurisprudenza per indicare i casi di utilizzo improprio del dipendente rispetto alla specifica professionalità da questi acquisita; mentre con il termine dequalificazione si intende la condizione in cui il datore di lavoro mette in atto modalità organizzative che non mettono il lavoratore nella condizione di esprimere, nello svolgimento della prestazione lavorativa, le conoscenze e le capacità professionali in suo possesso.
L’AADI risponde:
l’OPI Torino utilizza gli stessi termini utilizzati dalla FNOPI nel suo documento sul demansionamento. Le due definizioni apparentemente diverse, utilizzate con l’intento di renderle differenti nel significato, in realtà sono esattamente la stessa cosa. E’ solo una tattica argomentativa già sperimentata dalla FNOPI, ossia, far intendere che in realtà il termine demansionamento sia una pura invenzione, sostituendo con un termine che lascerebbe intendere una natura ontologica diversa, ma così non è.
I termini utilizzati dall’OPI To, identici a quelli della FNOPI sono;
a) demansionamento; spiegando che il termine è più di origine giurisprudenziale;
b) dequalificazione; come termine corretto da utilizzare in queste circostanze.
Bene, ci spiace contraddire l’OPI Torino ma la stessa giurisprudenza utilizza indifferentemente i due termini perché in realtà sono la stessa cosa, sono sinonimi, la scelta quindi della FNOPI e dell’OPI To di far credere che siano due termini che identifichino due comportamenti diversi distinti e separati è, non solo inutile, ma addirittura machiavellico e soprattutto non modifica di una virgola quello che più volte è stato ampiamente dimostrato da decine di sentenze. Essere dequalificati e quindi, non poter svolgere le attività tipiche del proprio profilo professionale equivale a dire che si è demansionati, ossia che non si è utilizzati per le mansioni tipiche di quel profilo professionale. Ora l’OPI To dirà che le mansioni non esistono più, ma è falso, le mansioni esistono eccome sono per altro indicate nel codice civile intendendo con esse le attività specifiche di ogni professione e/o lavoratore.
OPI Torino scrive:
3. RIFERIMENTI NORMATIVI:
Nell’ambito del generale processo di ammodernamento della pubblica amministrazione, il settore del pubblico impiego è stato interessato da una graduale evoluzione normativa, culminata in quella che comunemente viene definita “privatizzazione del pubblico impiego”, nel corso della quale si sono progressivamente ridotte le distanze tra impiego pubblico e impiego privato.
Il demansionamento, nel diritto del lavoro, è descritto come l’atto con cui si assegna al lavoratore mansioni inferiori rispetto alla sua qualifica di appartenenza.
Il codice civile, all’articolo 2103 recita:
“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.”.
L’articolo del codice esplicita in modo chiaro che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto” ha così vietato ogni forma di demansionamento, anche pattizia, poiché la stessa determinerebbe una lesione alla professionalità del prestatore.
Alla luce di tali presupposti pare sussistano alcune contraddizioni nel dibattito che viene effettuato oggi sul fenomeno del demansionamento riferito all’infermiere.
Molte volte, nella realtà infermieristica, viene utilizzato il termine demansionamento per riferirsi a una situazione determinata non da qualcuno che assegna formalmente agli infermieri mansioni inferiori ma da condizioni organizzative in senso lato…omissis.
L’AADI risponde:
l’OPI Torino ci spiega che il termine chiave della questione per far si che si acclari il demansionamento è “assegnazione”, ossia, il fatto che il datore di lavoro ordini per iscritto al dipendente di fare attività demansionanti, bene, non è vero, è solo una costruzione semantica perché la giurisprudenza ha più volte dichiarato che sussiste il demansionamento “anche se di fatto”, ossia, quello manifestato non attraverso un ordine di servizio, ma bensì generato dalla attività posta in essere in quella determinata organizzazione, anche se pur in assenza di ordini di servizio scritti. Si immagini che il dipendente per una carenza di natura organizzativa (mancanza totale di OSS o in numero insufficiente) sia obbligato dalle circostanze a svolgere mansioni non di sua pertinenza, non siamo quindi in presenza di un ods scritto ma siamo costretti a svolgere delle attività demansionati derivanti dalla cattiva organizzazione di quello specifico servizio, disorganizzazione appositamente strutturata per far si c he chi si trovi a lavorare in quelle circostanza e non ci si possa esimersi dal farlo.
Del resto, è la stessa FNOPI con al seguito decine di OPI provinciali ad asserire che in mancanza del personale di supporto l’infermiere deve compensare le carenze e dare assistenza al paziente, anche per ragioni di natura deontologica (art. 49 c.d.) e, quindi, anche la FNOPI di fatto, obbliga tutti gli infermieri a demansionarsi per ragioni superiori e di circostanza.
L’OPI Torino scrive:
A differenza del mondo del lavoro produttivo, il mondo delle professioni sanitarie è normato nei suoi ruoli ed è l’unico ambito in cui le responsabilità e competenze sono definite da norme nazionali. Questo determina un vincolo notevole. Il datore di lavoro nel sistema pubblico è lo Stato che non può ordinare a un infermiere di andare contro le norme che lui stesso ha emanato. Pur per diversi aspetti, medesima è la condizione che riguarda l’infermiere nell’ ambito della sanità privata o altra tipologia di contratto.
Tuttavia, date le peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro (condizionato, nell’organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse) nonché la duplice posizione rivestita dai pubblici dipendenti, non è possibile una totale identificazione tra i due sistemi…omissis
L’AADI risponde:
Non è vero, l’identificazione tra pubblico e privato convenzionato è perfettamente sovrapponibile perché la finalità è quella della tutela della salute, non potrebbe quindi esserci nessuna differenza tra soggetti che vengono curati nel sistema pubblico e quelli che parimenti vengono curati nel sistema privato, perché le ragioni sottese a tale pretesa sono ragioni di rango Costituzionale in base all’art. 32 Cost..
Non potrebbe, per altro, esserci alcuna differenza perché non è che nel privato c’è la licenza di uccidere e nel pubblico no o viceversa;
OPI To scrive:
L’uso del termine demansionamento (derivando da mansione) evoca il mansionario, cioè un lavoro con scarsa autonomia. Aver cavalcato l’onda mediatica, che ha utilizzato questo termine svia l’analisi perché la riporta sull’atto o sulla prestazione e non sul processo di assistenza infermieristica.
AADI risponde:
Ci spiace contraddire l’OPI Torino ma il mansionario è ancora vigente, almeno nel Titolo V all’art. 6, ossia l’articolo che parla dell’infermiere generico;
pastedGraphic.png
Ed ha i seguenti compiti;
Art. 6. L’infermiere generico coadiuva l’infermiere professionale in tutte le sue attivita’ e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:
1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell’ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;
2) raccolta degli escrementi;
3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
4) bagni terapeutici e medicati, frizioni;
5) medicazioni semplici e bendaggi;
6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro; 8) somministrazione dei medicinali prescritti;
9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;
10) sorveglianza di fleboclisi;
11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza.
Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:
1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalita’ di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro;
2) a svolgere tutte le attivita’ necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.
Cosa significa quindi tutto questo? che, in caso di dubbi interpretativi sulle rispettive mansioni dell’infermiere, il giudice, non avendo di fatto cognizione di cosa debba o non debba fare l’infermiere professionale (non essendo più scritto da nessuna parte) seguendo quindi il principio della reviviscenza della norma abrogata, applicherebbe per analogia legis il vecchio mansionario per poter distinguere le attività svolte dall’infermiere rispetto a quelle svolte da altri operatori e si ritornerebbe così ad una valutazione delle mansioni ex ante.
Del resto, se proprio volessimo argomentare in merito, l’errore iniziale è stato quello di utilizzatrice un termine come quello di infermiere per indicare con esso, sia il vecchio profilo dell’infermiere generico che del professionale, ingenerando così una confusione enorme non solo sul profilo, ma anche sulle relative mansioni o compiti.
Ma a parte il caso estremo, ogni lavoratore ha comunque delle mansioni che sono sinonimo di prestazioni, competenze, anche il vocabolario della lingua italiana parla di mansioni, come sinonimo di competenze o atti dedicati.
pastedGraphic_1.png
Lo stesso medico ha delle mansioni precise, ossia, opera i pazienti, prescrive la terapia, fa diagnosi è responsabile del percorso diagnostico terapeutico, delle dimissioni, delle accettazioni e quant’altro.
Tutto ciò non sono altro che mansioni previste dai contratti collettivi oltre che, dallo specifico profilo professionale.
Lo stesso principio vale per l’infermiere, ossia, fa la terapia, strumenta in sala operatoria, fa le medicazioni, bronco-aspira, fa emogas…ecc. sono tutte mansioni o prestazioni del lavoratore.
Non c’è nulla di così avvilente nell’avere delle mansioni, sono previste dal codice civile, che le definisce come “Concreta attività, compito o operazione compiuta dal lavoratore in adempimento della prestazione dovuta al datore di lavoro”, dunque, il concetto di mansione del lavoratore, riflette in modo diretto le modalità attraverso le quali il lavoro viene organizzato nell’azienda e la posizione dell’unità produttiva, ossia del lavoratore medesimo, all’interno di questa.
OPI scrive:
Il processo di avvicinamento del lavoro pubblico a quello privato si è concluso con l’entrata in vigore del testo unico in materia di pubblico impiego D.lgs n. 165/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che ha riorganizzato le precedenti disposizioni in un testo contenente norme con valore generale nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
In sostanza il D.Lgs n. 165/2001 costituisce la fonte primaria dello statuto del pubblico impiego, sia per lo Stato che per le amministrazioni pubbliche in genere (comprese quelle territoriali).
AADI risponde:
Anche qui ci sono molte imprecisioni: Il D.lgs. 165/2001 ha solo ricondotto le precedenti norme di carattere generale per il pubblico impiego previste già dal T.U. n. 3 del 1957, adeguandole alle esigenze della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, nel senso che, il datore di lavoro pubblico, oggi, in alcuni ambiti, agisce come fosse un datore di lavoro privato ma le previsioni generali erano già presenti nel DPR n. 3/57 che per altro è ancora in vigore ed ha come titolo proprio “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”. Quindi è un errore concettuale e giuridico affermare che il D.lgs. 165/2001 sia la fonte primaria dello statuto del pubblico impiego sia per lo stato che per le amm.ni pubbliche perché in realtà il T.U. del pubblico impiego è e rimane in primis il D.P.R. n. 3 del 1957 ancora in vigore.
pastedGraphic_2.png
OPI To scrive:
I termini utilizzati all’interno del CCNL sono un chiaro segno dell’evoluzione in materia contrattuale rispetto allo sviluppo della professione. La successiva emanazione del DM 739 del 1994 mette in evidenza come il CCNL, per la definizione dei contenuti obbligatori del contratto individuale, non utilizzando il termine mansione, abbia di fatto creato maggiore coerenza con la specifica normativa professionale.
AADI risponde:
E quindi? Cosa ci vorreste dire che il demansionamento non dovrebbe esistere? Grazie lo sapevamo ed è per questo motivo che l’AADI porta in giudizio tutte le aziende che lo mettono in atto mentre l’OPI si perde in chiacchiere inutili.
L’OPI scrive:
L’evoluzione delle conoscenze infermieristiche in Italia può essere descritta come un processo dinamico, complesso e non lineare che si è intrecciato con la storia dell’assistenza e dell’assistenza infermieristica, con il travagliato processo di professionalizzazione degli infermieri italiani, con l’evoluzione della cultura in generale e con lo sviluppo di altri ambiti del sapere, in particolare quelli che riguardano la salute. A ragione di quanto descritto, si concorda con quanto definito dalla FNOPI nel su citato documento, ossia:
pastedGraphic_3.png
Deprofessionalizzate e demansionante è quindi, un processo di lavoro che non favorisce l’attuazione della giurisdizione professionale dell’infermiere o che lo obbliga all’ordinario svolgimento di attività improprie. L’identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, e di quelli socio sanitari, secondo le migliori evidenze, va governata dal professionista attribuendo ad altro personale le attività in coerenza con le specifiche competenze, in relazione al bisogno dell’assistito e alla sua complessità..omissis.
L’AADI dice:
Se l’assistenza, in generale, va giustamente governata dal professionista infermeire, ciò non significa che in caso di mancanza di personale di supporto il “professionista” veste all’improvviso i panni dell’OSS di turno o del generico di turno e si mette a fare attività non proprie.
Dovrebbe invece, nell’immediato, denunciare la carenza e chiedere il supporto del personale all’uopo indicato proprio a quelle direzioni infermieristiche che ogni giorno obbligano l’infermiere a vestire, non i panni del professionista, ma bensì quelle dello sguattero.
Tutto il resto del documento redatto dall’OPI To non fa altro che dare ragione all’AADI sul fatto che le mala gestio e la disorganizzazione non possono ricadere sempre sull’infermiere costringendolo a fare attività non di sua pertinenza.
In conclusione, l’OPI To, pur ammettendo che il demansionamento è una realtà oramai consolidata ed innegabile non suggerisce mai azioni dirette dei relativi organi ordinistici, anche se solo mediatiche, contro quelle aziende che per prassi utilizzano gli infermieri come factotum.
Sarebbe certamente apprezzabile da parte di tutti gli OPI provinciali, a partire da quello di Torino e della FNOPI una presa di posizione netta e decisa sul problema dimensionamento che attanaglia ed imbriglia la professionalità e la competenza di migliaia di professionisti.
Gli slogan o i documenti fine a sé stessi, come quello presentato dalla FNOPI e ripreso poi dall’OPI Torino, non possono apportare nessun cambiamento vero alle problematiche del professionista infermiere.
Serve soprattutto una presa di coscienza, vera, seria e reale sul problema demansionamento, dopodiché le strategie da adottare per combatterlo, che per altro già esistono, debbono partire innanzitutto dall’Ordine, la FNOPI in questo, ha la maggiore responsabilità, disconoscere il problema o nasconderlo sotto il tappeto per evitare di farlo emergere non sta apportando vantaggi né alla categoria né alla stessa FNOPI, la maggioranza dell’infermieristica italiana sta prendendo finalmente atto del problema e la situazione esploderà presto, quando le sentenze conseguenti ai ricorsi presentati da AADI ci daranno finalmente ragione.
Il vento sta cambiando.
AADI