l’OPI Torino ci spiega che il termine chiave della questione per far si che si acclari il demansionamento è “assegnazione”, ossia, il fatto che il datore di lavoro ordini per iscritto al dipendente di fare attività demansionanti, bene, non è vero, è solo una costruzione semantica perché la giurisprudenza ha più volte dichiarato che sussiste il demansionamento “anche se di fatto”, ossia, quello manifestato non attraverso un ordine di servizio, ma bensì generato dalla attività posta in essere in quella determinata organizzazione, anche se pur in assenza di ordini di servizio scritti.
Si immagini che il dipendente per una carenza di natura organizzativa (mancanza totale di OSS o in numero insufficiente) sia “obbligato” dalle circostanze a svolgere mansioni non di sua pertinenza, non siamo quindi in presenza di un ods scritto ma siamo “costretti” a svolgere delle attività demansionati derivanti dalla cattiva organizzazione di quello specifico servizio, DISORGANIZZAZIONE appositamente strutturata per far si c he chi si trovi a lavorare in quelle circostanza e non ci si possa esimersi dal farlo.
Del resto, è la stessa FNOPI ad asserire che in mancanza del personale di supporto l’infermiere deve compensare le carenze e dare assistenza al paziente, anche per ragioni di natura deontologica (art. 49 c.d.) e, quindi, anche la FNOPI di fatto, obbliga tutti gli infermieri a demansionarsi per ragioni superiori e di circostanza.
fonti ADI