Aveva frequentato il primo anno del corso di laurea in Infermieristica (Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) e dopo aver sostenuto le materie convalidabili a Medicina, aveva chiesto l’immatricolazione al secondo anno del Corso di laurea in Medicina e chirurgia. Al rigetto dell’ateneo per non aver partecipato e superato al test di ingresso, la studentessa ha proposto ricorso al Tar e i giudici amministrativi hanno accolto e disposto l’immatricolazione.
I giudici del Tar Abruzzo hanno dato seguito alle indicazioni del Consiglio di Stato che ha più volte affermato che solo l’accesso al primo anno di corso è sottoposto al regime programmato e “con specifico riguardo ai trasferimenti nessuno specifico requisito di ammissione è previsto (…). È evidente che la prova è rivolta a coloro che, in possesso del diploma rilasciato da tale scuola, intendono affrontare gli studi universitari, in un logico continuum temporale con la conclusione degli studi orientati da quei “programmi” e dunque ai soggetti che intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, appunto, del titolo di studio acquisito e delle conoscenze ad esso sottostanti”.
Da ciò si deduce che l’accertamento della predisposizione allo studio delle materie oggetto del corso di laurea in Medicina ha ragione di essere condotto sul programma della scuola secondaria superiore solo se non vi sono altri elementi di valutazione più diretti, come appunto l’esito degli esami universitari, presso Università italiane o straniere, che conferiscono crediti formativi per il medesimo corso di laurea nel caso di trasferimento da altro Ateneo.