Premi di produttività individuali: il TAR Lazio ha fornito importanti chiarimenti.
Con la sentenza 6403/2018, il Tar ha dichiarato legittimo il calcolo che nell’attribuzione della performance individuale parametra il premio minimo a una percentuale di quello massimo. L’art. 36 Cost. ha ad oggetto la retribuzione nel suo complesso e non attiene alla congruenza di singoli ed eventuali trattamenti economici accessori, con funzione incentivante, quali il premio di risultato.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 154/2014 ha, infatti, affermato che, per valutare la conformità al parametro dell’art. 36 Cost., il giudizio non può essere svolto per singoli istituti, né giorno per giorno, ma occorre valutare l’insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza.
Il Piano della Performance 2015-2018 è stato approvato con delibera del 10 giugno 2015 e ne è stata favorita la divulgazione mediante pubblicazione sul sito. Atteso che è in relazione agli obiettivi, alle priorità, ai piani e programmi da attuare con il suddetto Piano ed agli specifici compiti della unità organizzativa nella quale opera il dipendente, che il Responsabile valuta l’apporto del singolo ai fini del riconoscimento del premio di risultato, anche questo motivo va respinto poiché infondato, così come quello inerente la violazione dell’art. 5, comma 11-bis, del d.l. n. 95/2012.
Per quanto riguarda i singoli obiettivi dell’U.O. a cui appartiene la ricorrente, gli stessi risultano assegnati con nota del Segretario Generale 16 luglio 2015.
La ricorrente, nel lamentare la carenza di criteri di valutazione, che dovrebbero vincolare il Responsabile della U.O. organizzativa nell’assegnazione del premio, non allega elemento alcuno che possa integrare i vizi denunciati, senza considerare che alla medesima è stato riconosciuto il premio nella misura massima conseguibile, del 100% della quota assegnata per i funzionari dell’Unità Organizzativa di appartenenza.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, per il supposto inadempimento di AGCM al contratto di lavoro tra la medesima AGCM e la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, che la ricorrente afferma doversi liquidare in separato procedimento, si rileva che, data anche l’infondatezza della pretesa azionata, non è ravvisabile alcun danno ingiusto ed atteso che, proprio in forza della gravata delibera, come già osservato, la ricorrente ha ottenuto il premio di risultato nella misura massima consentita.