Commento a Sentenza del Tribunale del Lavoro perorata dall’Associazione A.D.I.
L’art. 55, co. 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144 ha disposto la disciplina delle malattie professionali, realizzata con legge n. 38 del 23 febbraio 2000, sulla base di quanto previsto dall’art 139 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
L’A.A.D.I. fa l’en plein! Nessun medico legale voleva relazionare la discopatia toracica del Presidente dell’A.A.D.I. Mauro Di Fresco. A nulla sono valse le sue conoscenze trentennali e dei suoi amici e collaboratori: nulla da fare, la discopatia non può essere riconosciuta in ambito infermieristico perché esula dalle attività proprie dell’infermiere e non è compatibile con i movimenti che compie l’infermiere durante la propria attività.
Ma Di Fresco non ne era convinto e così redigendo un ricorso magistrale in materia di fenomenologia causaletecnopatica, è riuscito a convincere il Tribunale della sezione lavoro di Roma che movimenti repentini, necessitati da situazioni incombenti e reiterate legate ad un’assistenza non routinaria ma imprevedibile, soprattutto in assenza di idonei strumenti ausiliari e in totale carenza di personale di supporto, costringeva il personale infermieristico a spendere tutte le energie fisiche per contrastare le resistenze opposte dalle condizioni di inabilità totale dei pazienti e ciò ha sicuramente e conseguentemente sollecitato tutta la colonna vertebrale che, per opinio scientiae, interviene non solo per sopportare carichi che pendono sull’articolazione scapolo-omerale, ma anche per compensare (bilanciare) gli squilibri dovuti all’uso delle proprie forze in assenza di aiuti esterni e collaborativi.
E’ la c.d. condizione in bilico, dove la persona sopportando pesi eccessivi, deve contrarre numerose volte tutta la schiena per evitare di perdere l’equilibrio. Questo fenomeno fisico è stato portato in tribunale.
In poche parole, con sent. 2122 del 5 marzo 2019, è stato accertato, anche dal medico del tribunale che contrapposto ai medici dell’INAIL (si ricorda che il ricorrente non aveva alcun medico legale di parte e quindi si è difeso esclusivamente con le argomentazioni logico-giuridiche sopracitate), che in tali casi, non vi è dubbio che la colonna vertebrale degli infermieri sottoposti a tali sollecitazioni estreme, possano comportare, nel tempo, patologie connesse alle attività assistenziali dirette, anche se non di loro competenza.
Difatti per essere tutelata dall’INAIL, l’attività etiogenetica della tecnopatie lamentate, non deve necessariamente essere congrua alle mansioni del profilo professionale assegnato, ma è sufficiente che il lavoratore si trovi ad esserne succube per costrizione, anche indiretta, dell’organizzazione del lavoro (c.d. costrittività organizzativa), sempreché il datore ne sia edotto e che la condotta causativa la lesione psicofisica non sia abnorme e atipica.
Grazie a questa innovativa sentenza, si apre per centinaia e forse migliaia di infermieri usati come manovalanza nei reparti, la possibilità di essere indennizzati e magari di ottenere uno scivolo pensionistico anticipato.
È la prima volta che l’INAIL riconosce la malattia professionale della protrusione toracica ad un infermiere.
Fonte
“L’A.A.D.I.