I giudici ribaltano la sentenza del Tar ed evidenziano: “Le strutture complesse per la tutela della salute mentale svolgono sia prestazioni strettamente mediche e psichiatriche, che terapie psicologiche, quali quelle afferenti alla diagnosi e alla cura, non farmacologica, del disturbo psichico. Non è pertanto legittimo riservarne la direzione al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico”.
E’ illegittima l’esclusione degli psicologi dalle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza di struttura operativa complessa al cui interno vengono effettuati sia servizi di natura medica, che psicologica. È quanto ha dichiarato il Consiglio di Stato che ha riformato una sentenza del Tar che invece aveva dichiarato legittima l’esclusione dal bando che riservava soltanto al personale medico l’accesso alla dirigenza di strutture al cui interno vengono effettuati sia servizi di natura medica, che psicologica (Direttore di U.O.C. Tutela salute mentale e riabilitazione nell’età evolutiva del Distretto XI dell’Azienda Sanitaria locale Roma C nel primo caso e Direttore medico di struttura complessa Salute mentale I Distretto e Salute mentale II Distretto dell’Azienda Sanitaria Locale Roma A nel secondo).
“La diversa tipologia dei servizi erogati – rileva Palazzo Spada – , al pari di quanto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 321 del 2011 per i Sert, unitamente al ruolo di coordinamento e gestionale, non consente di operare discriminazioni tra dirigenti medici e dirigenti psicologi, in quanto entrambi appartenenti al ruolo del personale sanitario del S.S.N. L’accesso pluricategoriale è privilegiato anche nel caso di ambiti pluridisciplinari, quali la psicoterapia, cui possono accedere sia psicologi che laureati in medicina e chirurgia, come indicato nelle circolari regionali, che comunque non incidono sulle diverse e motivate scelte organizzative quanto la struttura si caratterizza per la diversa tipologia dei servizi erogati”.
Il Consiglio di Stato ricorda come “le strutture complesse per la tutela della salute mentale svolgono sia prestazioni strettamente mediche e psichiatriche, che terapie psicologiche, quali quelle afferenti alla diagnosi e alla cura, non farmacologica, del disturbo psichico. Non è pertanto legittimo riservarne la direzione al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico, salvo la scelta organizzativa presupposta risponda a motivate esigenze aziendali e di miglior funzionalità del servizio. Ciò del resto è quanto affermato dal Giudice delle leggi in relazione ai “SerT” (Servizi per le tossicodipendenze), in quanto istituiti per erogare terapie idonee sia alla disintossicazione e alla riabilitazione psico-fisica dei soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti, sia, del pari, alla loro riabilitazione psicologica, funzionale ad un pieno reinserimento sociale (v. Corte cost. 25 novembre 2011, n. 321, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13, l. reg. Puglia 6 settembre 1997, n. 27, proprio in quanto precludeva agli psicologi l’accesso alla direzione)”.
“D’altro canto – spiega il Consiglio – le competenze manageriali richieste a chi è chiamato a sovrintendere strutture ove operino professionalità diverse, appartenendo necessariamente ad una sola di esse, rende irragionevole escludere da esse gli psicologi, sia perché la professionalità di questi ultimi resta implicata dall’esercizio dei compiti attribuiti alla direzione, sia perché le funzioni direttive non comportano l’erogazione diretta di prestazioni mediche psichiatriche, ma solo l’organizzazione e il coordinamento della sottostante struttura”.
Fonte Quotidiano Sanità