“In sostanza, la convenuta non nega che il MORI svolga anche tal genere di atti ma sostiene che gli stessi rientrino tra gli interventi elettivi per soddisfa-re bisogni fondamentali della persona identificati dalle diagnosi infermieristi-che NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) come specifi-cato alle pagg. 11-13 della memoria difensiva (ad es. imboccare un paziente ri-sponde alla diagnosi infermieristica di deficit nell’alimentazione autonoma e l’intervento da porre in essere consiste appunto nell’aiutare l’assistito nell’assunzione di cibo e bevande).”
CONSIDERAZIONI DEL GIUDICE:
“In pratica, posta una determinata classificazione del personale da una fonte vincolante per il datore di lavoro, non sarebbe legittimo affidare compiti propri di una determinata categoria di lavoratori a lavoratori appartenenti ad altra categoria per il solo fatto che, per decisione dello stesso datore di lavoro…
Dalla definizione normativa dunque emerge che quella dell’infermiere è, al pari di altre professioni intellettuali ed anche specificamente sanitarie e non dissimilmente da quella medica, attività essenzialmente fondata su un sapere scientifico ed anche se si estrinseca in atti di carattere pratico-manuale, pre-suppone necessariamente non un comune saper fare in forza di esperienza ed imitazione, ma un insieme di conoscenze complesse ed articolate, tanto che, ex lege, non può essere esercitata se non da persone che abbiano acquisito titolo di laurea ad hoc.
Nel quadro delineato dal legislatore e fatto proprio dalla fonte collettiva, l’infermiere è il soggetto preposto a tutto quanto è necessario per assicurare l’assistenza dei pazienti (nell’ambito della propria professione) e, in quanto responsabile in prima persona, a lui è conferita la discrezionalità tecnica di stabilire se un determinato atto debba, in ragione proprio della sua rilevanza, essere compiuto da lui personalmente o se possa essere eseguito – sotto la sua responsabilità – da un suo ausiliario o collaboratore, così come, secondo il codice civile, il professionista deve eseguire personalmente l’incarico assunto ma, sotto la sua direzione e responsabilità, può avvalersi di sostituti ed ausiliari se ciò è consentito dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione (art. 2232 c.c.).
Non sembra possa negarsi che se il medesimo ordinamento professionale prevede, insieme con la figura di un professionista appartenente ad una delle c.d. professioni protette, altre figure che pur occupandosi parimenti dell’assistenza agli infermi, operano sotto diretta indicazione degli operatori preposti all’assistenza sanitaria (medici e infermieri), allora non è mera facoltà del datore di lavoro assegnare ordinariamente all’infermiere lo svolgimento delle mansioni che sono caratteristiche dei livelli inferiori in quanto per essere eseguite non richiedono il livello di conoscenze scientifiche e professionali ca-ratterizzanti le professioni intellettuali, fermo che sia il primo a valutare se an-che singoli atti propri della figura di inferiore livello debbano essere compiuti da lui direttamente in ragione delle peculiarità del caso.