Il vigente CCNL del 21 maggio 2018, che demanda alla definizione di un regolamento aziendale che definisce nello specifico:
a) L’individuazione degli incarichi di funzione e le relative tipologie;
b) Le procedure per la sua istituzione;
c) La graduazione degli incarichi e connessa indennità di funzione;
d) I requisiti di accesso e le modalità di conferimento degli incarichi;
e) La procedura di valutazione, rinnovo e revoca.
Il CCNL vigente determina per la Funzione di Coordinamento: ricompresa all’interno del sistema degli incarichi il possesso di specifici requisiti di accesso, ovvero:
Appartenenza categoria D;
cinque anni di esperienza in categoria D;
per la sola funzione di coordinamento possesso master legge 43/2006;
Art. 52 Testo Unico del Pubblico Impiego TUPI D.lgs n. 165/2001 (Disciplina delle mansioni).
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto …. ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’art. 35, comma 1, lettera a). …..
Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
Si considera svolgimento di mansioni superiori, ….l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
… per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
…, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore».
Art. 23 D.lgs n. 150/2009 e legge n. 15/09 (riforma “Brunetta”), che intervengono anche in materia di assunzioni e progressioni di carriera ed economiche con l’obiettivo, di obbligare le amministrazioni ad attenersi rigorosamente senza eccezioni ai principi di concorsualità e selettività.