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Giurisprudenza sanitaria
Deve ritenersi legittima la mancata sospensione del procedimento disciplinare instaurato dal competente Ordine Provinciale a carico di un sanitario in attesa della definizione del processo penale pendente a carico dello stesso professionista per il delitto di appropriazione indebita aggravata previsto dagli artt. 646 c.p. e 61 n. 5 e n. 11, c.p.).
Infatti la sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, è imposta da un’espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento è richiesto con efficacia di giudicato.
Al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicché disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
La definizione del procedimento penale, d’altra parte, non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico del giudizio disciplinare, non solo perché questo si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non penali, ma anche perché, dal combinato disposto degli artt. 653 vigente c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., si evince il venir meno, con l’entrata in vigore del nuovo codice di rito, del principio della cosiddetta pregiudiziale penale sancita, in via generale, dall’art. 3 dell’abrogato codice di procedura penale.
L’organo disciplinare, inoltre, se lo ritiene opportuno, può utilizzare gli atti del procedimento penale, acquisire nuovi documenti e disporre l’escussione di testimoni.
Questi principi di diritto sono stati ribaditi dalla Suprema Corte, seconda sezione civile, con la recente sentenza n. 17556/2019, depositata il 26/06/2019, con la quale ha respinto il ricorso di un odontoiatra al quale era stata irrogata dall’Ordine la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo, con sentenza poi confermata dalla Commissione Centrale.
Il sanitario, infatti, è stato ritenuto colpevole di avere tenuto condotte contrarie al decoro e al corretto esercizio della professione per essersi, tra l’altro, impossessato di somme di denaro in danno di colleghi e altri operatori economici.
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