La pubblica amministrazione è tenuta ad assumere persone con disabilità nella quota d’obbligo prevista dalla normativa e ad osservare precisi vincoli per effettuare le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 in tema di procedure per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.
L’art. 3 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro, pubblici, come quelli privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi nella seguente misura:
a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Le persone con disabilità in età lavorativa (cioè che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile) e disoccupate possono essere assunte presso i datori di lavoro pubblici (non economici) purché appartenenti ad una delle seguenti categorie:
invalidi civili (persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatrici di handicap intellettivo) con un riconoscimento di invalidità superiore al 45%, nonché alle persone nelle condizioni di cui all’art. 1 – comma 1 della Legge n. 222/1984. L’art. 2 del Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act) modifica l’art. 1 – comma 1, lettera a) della legge n. 68/99 ampliando la platea degli aventi diritto alle persone la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (percettori di assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222);
invalidi del lavoro (con un riconoscimento di invalidità INAIL superiore al 33%);
non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi);
sordi (persone colpite da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata);
invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio (con minorazioni ascritte dalla I all’VIII categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra).
Tra le modalità per effettuare le assunzioni vi sono i concorsi pubblici (Attenzione al fatto che l’art. 3 della legge n. 127/97 ha abolito il limite di età per la partecipazione ai concorsi, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni. Rimane il limite minimo fissato nel 18° anno di età dall’art. 2 – comma 1 del DPR n. 3/1957).
I concorsi sono espletati direttamente dall’ente o amministrazione che deve assumere, per i profili professionali per i quali è previsto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea.
L’art 16 – comma 1 della legge 68/99 prevede che le persone con disabilità possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi e che, a tal fine “i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri”.
L’art. 20 della legge 104/1992 (legge quadro sull’handicap) prevede che la persona con disabilità sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Alcune amministrazioni, in sostituzione degli ausili richiesti, prevedono l’affiancamento del candidato da parte di un tutor.
L’art. 25 – comma 9 del Decreto legge n. 90/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 ha modificato l’art. 20 della legge 104/92 aggiungendo il comma 2-bis in cui si prevede che una persona con invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nel concorso pubblico.
Per l’accesso all’impiego pubblico della persona disabile è richiesta l’idoneità specifica per singole funzioni.
L’art. 16 – comma 3 della legge 68/99 prevede che “salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego (art. 16 legge 68/99)”.
In alcuni concorsi pubblici riservati a persone con disabilità viene richiesto il certificato di idoneità fisica all’impiego. Ciò non può più accadere in quanto l’art. 42 – comma 1 del Decreto Legge n. 69/2013 (cosiddetto “decreto del fare”) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono soppresse alcune certificazioni sanitarie e tra queste proprio il certificato di “idoneità fisica all’impiego” previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 3/57.
Pertanto l’unica certificazione medica che può essere richiesta per l’accesso all’impiego pubblico della persona con disabilità è la certificazione attestante l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire oppure di compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere.
L’art. 7 – comma 2 della legge n. 68/99, relativamente all’assunzione di persone disabili attraverso il concorso pubblico, specifica che i disabili “iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”. Da ciò si desume che, l’iscrizione nelle liste speciali è un presupposto indispensabile per la partecipazione al concorso.
Si rileva, però, che il Ministero del Lavoro nell’interpello n. 50 del 2011, mentre conferma che l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 della legge 68/99 costituisce presupposto per accedere alla riserva dei posti nelle procedure selettive e condizione per la chiamata numerica e nominativa, specifica che, in caso di concorso, l’iscrizione alle liste del collocamento non è indispensabile per la partecipazione alla procedura selettiva, ma solo al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.
Su questo punto sarebbe necessario un ulteriore definitivo chiarimento in quanto l’art 8 della legge n. 68/99 non è mai stato modificato e molte pubbliche amministrazioni continuano a prevedere, nei bandi di concorso riservati a persone con disabilità (art. 1 legge n. 68/99), l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio e quindi lo stato di disoccupazione, come requisito indispensabile per partecipare al concorso.
Sono poi intervenute anche le innovazioni introdotte della legge n. 114/2014 che l’interpello n. 50/2011 sembra anticipare.
Infatti, mentre l’art. 16 – comma 2 della legge 68/99 prevedeva che i disabili risultati idonei nei concorsi pubblici potessero essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo, anche se non “in stato di disoccupazione” e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, l’art. 25 – comma 9 bis della legge n. 114/2014, inserito in fase di conversione, modifica il secondo comma dell’articolo 16 della legge 68/1999 abolendo l’inciso relativo alla disoccupazione.
Si prevede così che la persona con disabilità, risultata idonea in un pubblico concorso, deve essere comunque disoccupata al momento dell’assunzione, anche se ha trovato un altro lavoro nel periodo, talvolta anche molto lungo, in cui è rimasta in attesa dell’assunzione.
IMPORTANTE – Le quote di riserva non si applicano ai concorsi per passaggio di categoria e/o avanzamento di carriera come ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 190/2006 specificando che le norme contenute nella legge 68/99, in tema di riserva di posti, si riferiscono alle assunzioni di persone disabili ai fini dell’adempimento dell’obbligo da parte dei datori di lavoro pubblici e non sono estensibili ai concorsi per passaggio di categoria e/o avanzamento di carriera.
Normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Legge 15 maggio 1997, n. 127: “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: interpello 28 dicembre 2011, n. 50 – Oggetto: istanza di interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – assunzioni ex L. n. 68/1999 – base di computo;
Corte Costituzionale – sentenza n. 190 del 3/11 maggio 2006;
Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98;
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114”;
Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.