Circa l’attinenza al profilo professionale ricoperto dagli infermieri, delle mansioni concretamente e
quotidianamente svolte dalle ricorrenti, aventi ad oggetto attività di igiene diretta sui pazienti,
di pulizia dei lettini e delle barelle, dei pavimenti delle sale e di detersione manuale degli
strumenti comuni di sala, smaltire le sacche di urina; rispondere ai campanelli di richiesta domestica e alberghiera; soddisfare richieste che attengono alle necessità quotidiane dei pazienti; alzare e abbassare le tapparelle; aprire e chiudere le finestre; alzare e abbassare lo schienale del letto; aprire una bottiglia; riempire un bicchiere d’acqua; porgere il telefonino, gli occhiali, la dentiera, una bottiglietta, ecc.; accendere e spegnere la televisione; prendere le lenzuola; chiudere la porta; chiamare un parente al telefono; prendere dall’armadio vestiti, scarpe, calzini; vestire e movimentare il paziente alzandolo di peso nel letto; sollevare il paziente dal letto/carrozzina/comoda e viceversa il più delle volte da solo per accompagnarlo al bagno; usare le padelle e i pappagalli, svuotarli e pulirli; pulire le bacinelle ed ogni presidio usato dal dal paziente; imboccare i pazienti non autosufficienti; , effettuare le cure igieniche, vestire il paziente; barellamento dei pazienti a mezzo di carrozzina, barella e letto per il trasportarli verso altri servizi; preparare, lavare ed asciugare il materiale da sterilizzare; pulire, controllare e rifornire i carrelli e gli armadi di servizio; smaltire il materiale sporco usato per l’assistenza; spostare tra le stanze materassi, letti e comodini.” osserva il Tribunale di Bologna che tali attività non appartengono ed ANZI sono
totalmente ESTRANEE al profilo Professionale dell’Infermiere, come previsto nella declaratoria
contrattuale del C.C.N.L. di riferimento, e sono proprie di figure professionali DIVERSE e di
SUPPORTO all’Infermiere, che è invece “IL RESPONZABILE dell’assistenza infermieristica per
obbiettivi”, come previsto dalla legge N°25/2000 e dal Decreto N°739 del 14-09-1994, e “SI
AVVAlE per l’espletamento di tali funzioni, DI PERSONALE DI SUPPORTO”.
Sul punto osserva ancora il Tribunale che la NORMATIVA degli ulti 30 anni, ha
riposizionato la figura dell’Infermiere, che tale diventa a seguito di percorso universitario e
laurea, per svolgere attività di “PREVENZIONE, ASSISTENZA, CURA E RIABILITAZIONE”(DM
N°739/1994, Legge N°43/2006), ed ha qualificato l’infermiere, come soggetto che svolge una
professione INTELLETTUALE (art. 2229 c.c.), circostanze che evidenziano ulteriormente, L’ESTRANETA
al profilo professionale, delle mansioni aventi ad oggetto attività di IGIENE DIRETTA sui pazienti,
di pulizia dei lettini e delle barelle, dei pavimenti delle sale e di detersione manuale degli
strumenti comuni di SALA,fotocopie ecc..
Tribunale lavoro Bologna
Sentenza n. 395/2019 pubbl. il 15/07/2019
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